Per i contribuenti minimi, l'utilizzo di beni sia per l'esercizio dell'attività che per fini estranei ad essa, determina la deducibilità del costo sempre al 50%. Non è applicabile, data la particolare disciplina semplificata, una deduzione dei costi in misura diversa prevista ad esempio per auto e cellulari. La previsione appare penalizzante per gli agenti di commercio che possono dedurre i costi per l'autoveicolo all'80%, mentre aderendo al nuovo regime possono dedurlo solo al 50%.

Fonte: Circolare 7 del 28 gennaio 2008