Contabilità in nero contenuta nel Floppy Disk: è “prova” contro l’imprenditore.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17365 del 24/07/2009
Contabilità in nero
La Corte ha affermato che il ritrovamento da parte della Guardia di Finanza, sia presso la sede dell’impresa sia in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima di per sé, a prescindere cioè dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cd. Accertamento induttivo; si tratta, infatti, di dati e notizie da cui possono essere desunte o false o inesatte indicazioni. Fermo restando i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione anche le altre scritture provenienti dall’imprenditore possono, infatti, operare come prova contro lo stesso. Si è più in particolare precisato che la cd. Contabilità in nero, risultante da appunti personali ed informali dell’imprenditore, ovvero, come nel caso di specie, da indicazioni contenute in floppy disk, costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. Tra le scritture contabili vanno infatti ricompresi tutti i documenti che registrano, in termini quantitativi e monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentano la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta. Spetta al contribuente in tale ipotesi fornire prova contraria.
Daniela Testa
Redazione MAP