Sarà ancora possibile, fino al 30/04/2010, rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illecitamente all'estero alla data del 31/12/2008. La nuova chance di emersione costerà di più rispetto alla prima fase, che si è
chiusa il 15/12/2009: l'aliquota dell'imposta sostitutiva passa infatti dal 5 al 6%, per le operazioni che saranno perfezionate entro il 28 febbraio, salendo al 7% per quelle portate a compimento nella successiva finestra, dal 1° marzo al 30/04/2010.
Contestualmente vengono raddoppiati i termini a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per effettuare gli accertamenti, ai fini sia delle imposte dirette sia dell'Iva, basati sulla presunzione che gli investimenti e le attività detenute illecitamente all'estero sono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia (articolo 12, comma 2, Dl 78/2009), nonché gli accertamenti delle violazioni alle norme sul monitoraggio fiscale legate alla compilazione del quadro RW del modello Unico (articolo 4, commi da 1 a 3, Dl 167/1990). Per la notifica di tali accertamenti, pertanto, gli uffici avranno tempo fino al termine dell'ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata o, in caso di dichiarazione omessa, fino al termine del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
Sempre con riferimento al modulo RW, viene concessa ai lavoratori dipendenti ed equiparati la possibilità di sanarne, entro il 30/04/2010, l'omessa o incompleta presentazione relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero e lì detenute al 31/12/2008. In pratica, potranno eccezionalmente ricorrere al ravvedimento operoso anche oltre il termine di 90 giorni previsto in caso di omessa presentazione della dichiarazione, pagando la "ordinaria" sanzione ridotta.
Fonte: www.solmap.it