Le modalità di tassazione dei contratti di locazione, ai fini dell'imposta di registro, variano a seconda della tipologia di immobile. Infatti, le norme attualmente in vigore contengono una netta distinzione tra:
– immobili ad uso abitativo;
– immobili strumentali;
– fondi rustici.
Immobili ad uso abitativo
Quando si stipula un contratto di locazione per fabbricati da utilizzare come abitazione, si deve pagare l'imposta di registro nella misura del 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità. Ad esempio, se per un immobile ad uso abitativo il canone di locazione annuo è di 7.200 euro (pari a 600 euro mensili), l'imposta di registro da versare per ogni annualità è di 144 euro (pari al 2 per cento di 7.200). Lo stesso trattamento si applica: – alla locazione del box o della cantina (pertinenza), annessi al fabbricato di tipo residenziale locato; – alla locazione degli altri immobili, fatta eccezione, come riportato di seguito, per gli immobili strumentali per natura.
Nota bene: non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale eventualmente versato dall'inquilino; è dovuta, invece, nella misura dello 0,50 per cento, quando il deposito cauzionale è versato da un terzo estraneo al rapporto di locazione.
Immobili strumentali per natura
Sono considerati immobili strumentali per natura quelli che, per legge, non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In pratica, questi immobili rientrano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale. Ad esempio, sono immobili strumentali per natura: – gli uffici e gli studi (categoria catastale A/10); – i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1); – i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8). Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali per natura, devono essere registrati in termine fisso e per essi è necessario pagare l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità dell'Iva. L'aliquota dell'1 per cento si riferisce, in modo specifico, alle locazioni di immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità di soggetti Iva. Se il locatore non è soggetto all'imposizione dell'Iva, la locazione è comunque assoggettata all'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento prevista in via ordinaria per le locazioni.
Fondi rustici
I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente. In questo caso l'imposta si applica (con l'aliquota dello 0,50 per cento) alle somme dei corrispettivi (moltiplicati per il numero delle annualità) dichiarati nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro. Ad esempio, se un fondo rustico è affittato per 10 anni e il corrispettivo annuo è di 4.000 euro, l'imposta di registro da versare è di: (4.000 x 10) x 0,50% = 200 euro. Se uno o più contratti vengono registrati senza ricorrere alle modalità della denuncia annuale, l'imposta di registro si applica per ogni annualità a ciascun contratto presentato per la registrazione, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.
Tratto da Registrare il contratto di locazione: facile e conveniente a cura dell'Agenzia delle Entrate