La circolare n.32 dell’Agenzia delle Entrate detta nuove istruzioni sulla trattazione delle istanze di interpello.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto doveroso emanare la nuova circolare sulle istanze da presentare all’Amministrazione finanziaria, in virtù del progressivo sviluppo che ha acquisito, negli ultimi anni, l’istituto dell’interpello, attraverso il quale si richiede il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito all’interpretazione di una norma tributaria.
Con la nuova circolare, vengono definite le istanze di interpello inammissibili: tali sono ad esempio quelle prive dei dati identificativi dell’istante e del suo legale rappresentante, quelle presentate dai professionisti privi di procura, quelle che costituiscono mere reiterazioni di precedenti istanze ovvero richieste di riesame; non è possibile richiedere interpelli dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, e vengono bandite anche quelle lacunose e generiche.
Presupposto comune a tutte le istanze di interpello è che il contribuente esponga il caso (o la fattispecie) concreto. È pertanto onere del contribuente esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi conoscitivi utili a ricostruire la fattispecie concreta in relazione alla quale l’Agenzia è chiamata ad esprimere il proprio parere.
Gli elementi necessari per la definizione del “caso concreto”, in mancanza dei quali l’istanza di interpello sarà considerata inammissibile per difetto dei presupposti formali e/o sostanziali sono:l’indicazione del tipo di istanza e della specifica tipologia di interpello, dati identificativi del contribuente e descrizione precisa della fattispecie.
Un’altra caratteristica principale sembra essere la preventività :le istanze devono essere presentate prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell’istanza. Per tutti i comportamenti che trovano attuazione nella dichiarazione, pertanto, il contribuente è tenuto alla presentazione dell’istanza prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione medesima .
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