L’INPS fornisce chiarimenti circa l’individuazione dei soggetti obbligati alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2008
In relazione al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, di cui all’art. 10 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 503, L’INPS, con il messaggio del Direttore Generale n. 16380 del 20/07/2009, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dei pensionati che devono produrre all’ente erogatore la dichiarazione dei reddito da lavoro autonomo riferiti all’anno 2008. I soggetti esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo sono: – i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (con decorrenza compresa entro il 31/12/1994); – i titolari di pensione di vecchiaia; – i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti (con decorrenza e requisiti particolari indicate nel documento). – i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento intero o rateale, entro i termini previsti dall'art. 44 della L. 27/12/2002, n. 289 per accedere al regime di totale cumulabilità; – gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro subordinato, hanno presentato domanda di pensione entro il 30/11/2002 e hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle c.d. "finestre" a condizione che abbiano effettuato il versamento intero o rateale per accedere al regime di totale cumulabilità. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi – previdenziali e assistenziali – e al lordo delle ritenute erariali; i redditi d’impresa, inoltre, devono essere dichiarati al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito. Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è il 30/09/2009. Il testo del documento è consultabile sul sito ufficiale dell’INPS.
Daniela Testa
Redazione MAP