Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28/08/2009, n. 199, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/07/2009.
Il Decreto prevede che le modifiche introdotte al regime impositivo IRES dalla L. 24/12/2007, n. 244 esplichino la loro efficacia, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili.
Gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente. Lo stesso vale per la determinazione della base imponibile dell'IRAP. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali le divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali, con effetto a partire da tale inizio. L'opzione per il riallineamento delle divergenze e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.Il decreto prevede, tuttavia, delle deroghe.
Fonte: www.solmap.it