L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti pubblica il documento contenente le nuove regole sulla territorialità IVA.
L’obiettivo del documento pubblicato sul sito dell’IRDCEC è quello di esaminare le modifiche apportate al D.P.R. 633/72 dal D.Lgs 18/2010 di recepimento delle direttive comunitarie con riferimento alle modalità di individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, scambiate con soggetti non residenti.
La necessità di un’armonizzazione e modernizzazione della disciplina della territorialità Iva si è resa più pressante a seguito dell’intensificazione degli scambi effettuati tra soggetti stabiliti in diversi Stati membri. Prima dell’ultimo intervento operato, vigeva in merito alla territorialità IVA una regola generale accompagnata da varie fattispecie derogatorie che non rendevano agevole l’individuazione del corretto comportamento fiscale da mettere in atto. In base alle nuove regole fissate con la Direttiva, il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri dovrebbe, di norma, essere il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio, con l’introduzione di alcune regole per ragioni politiche ed amministrative.
Con il nuovo decreto, il luogo di effettuazione della prestazione di servizi ad un soggetto passivo di Iva consiste nel luogo in cui il committente ha fissato la sede della propria attività economica, mentre il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi rese verso persone non soggetti Iva, è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica.
I servizi resi a soggetti passivi non residenti non sono più qualificabili come operazioni attive ma come operazioni fuori campo Iva, per mancanza del presupposto della territorialità.
Tra le deroghe, spicca quella relativa alle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale; se sono operazioni intra-comunitarie rese a consumatori finali sono rilevanti IVA in Italia, mentre quelle rese ad altri soggetti passivi sono territorialmente irrilevanti e l’operazione è assoggettata ad IVA nello Stato membro del committente, mediante l’applicazione del criterio del reverse change.
Di contro, tutte le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale extracomunitarie sono totalmente irrilevanti in Italia: se rese a soggetti passivi, come conseguenza dell’applicazione dei criteri generali di territorialità IVA, se rese a consumatori finali, in funzione dell’apposita deroga disposta dall’art. 7-septies comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/72.
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