L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 29/03/2010 n.26/E avente per oggetto “Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente”
Con la Risoluzione 29/03/2010 n.26/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti e risposte in merito ad alcune questioni interpretative in materia di reddito di lavoro dipendente, sollevate in occasione del Forum lavoro del 17/03/2010. In tale circostanza si è specificato come l’importo nominale dei ticket restaurant che eccede il limite di 5,29 euro concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. L’importo del ticket che eccede tale soglia, infatti, non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione dei fringe benefits pari a 258,23 euro, prevista dal comma 3 dell’art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In merito agli oneri di utilità sociale, si chiedeva all’Agenzia dell’Entrate di chiarire i criteri identificatori per poter distinguere questi dai fringe benefits. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che i criteri che identificano gli oneri di utilità sociale oltre ad essere rinvenibili nel testo dell’art. 100, sono stati precisati nella risoluzione 10/03/2001, n.34. In ogni caso, ai fini dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro, dipendente devono ricorrere congiuntamente più condizioni come ad esempio che la spesa debba essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale; che debba trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, anche qualora siano messi a loro disposizione tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda. Infine, in merito alla determinazione del valore normale per valorizzare beni o servizi ceduti ai dipendenti o ad alcuni loro familiari, si chiede di sapere se si può rendere imponibile per il lavoratore, sia a fini fiscali che contributivi, l’effettivo costo sostenuto dal datore di lavoro dal momento che, nella prassi commerciale accade frequentemente che il datore di lavoro acquisisca i beni e i servizi a un prezzo ridotto rispetto al loro valore normale. Le Entrate hanno specificato che ai fini della determinazione del valore normale, si tiene conto anche di eventuali sconti d’uso e, pertanto, il valore normale può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni.
Fonte: www.solmap.it