Con la circolare sottoriportata, L'AdE, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del cosidetto "bonus incapienti", ovvero quella disposizione che prevede l'erogazione di una maggiore somma a partire da 150 euro, destinata a coloro che nel 2006 avevano una imposta netta pari a zero. Il bonus è destinato a coloro che pur avendo delle spese detraibili, quali spese mediche etc. etc. non riescono a beneficiare della detrazione di imposta, poichè l'imposta da versare è inferiore alla detrazione di loro spettanza. L'elargizione del bonus avverrà in maniera automatica per i pensionati, mentre dovrà essere richiesta ai sostituti di imposta per i lavoratori.
Circolare 68 del 14 dicembre 2007
Oggetto:
Misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
Testo:
INDICE
1. Caratteristiche del beneficio
1.2. Condizioni per la fruibilita' del beneficio
1.3. Familiari a carico
2. Beneficiari delle somme
3. Modalita' di erogazione delle somme
3.1. Modalita' automatica
3.2. Richiesta al sostituto d'imposta
3.3. Adempimenti del sostituti d'imposta
3.4. Comunicazione di non spettanza delle somme
3.5. Richiesta all'amministrazione finanziaria
3.6. Restituzione delle somme
PREMESSA
L'articolo 44 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto misure di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito, in attesa dell'introduzione delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di una imposta negativa in favore dei medesimi contribuenti. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, ha individuato le categorie di contribuenti destinatari del beneficio tributario e ha definito le modalita' di erogazione del predetto beneficio, diversificate sulla base della tipologia di reddito posseduta dai destinatari medesimi. La presente circolare illustra le modalita' applicative delle menzionate disposizioni.
1. Caratteristiche del beneficio
L'articolo 44 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha previsto la distribuzione, intesa come misura fiscale di sostegno al reddito – in tal senso deve intendersi la formulazione "detrazione fiscale" utilizzata dalla norma – di una parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2006 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e una imposta netta pari a zero. Il beneficio consiste nell'attribuzione ai contribuenti che si trovano nella condizione sopradetta di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico. L'ammontare del beneficio e' stabilito dalla norma quale "rimborso forfetario". Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruire della provvidenza, la somma spettante non deve essere ridotta in relazione alla durata, eventualmente inferiore all'anno, delle situazioni che hanno determinato il diritto all'agevolazione. Le somme percepite a titolo di beneficio, ancorche' definite come "detrazioni" dall'articolo 44 del decreto-legge, non realizzano un risparmio dell'imposta da pagare ma piu' propriamente concretizzano una elargizione di somme. Le predette somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
1.2. Condizioni per la fruibilita' del beneficio
Per aver diritto al beneficio e' necessaria l'esistenza di un reddito complessivo. Cio' si desume dalla formulazione della norma che, facendo espresso riferimento all' "imposta netta pari a zero", presuppone che nell'anno 2006 sia stato prodotto un reddito complessivo anche se, per effetto dell'applicazione delle disposizioni concernenti il calcolo dell'imposta dovuta, l'imposta netta e' pari a zero. Il beneficio compete anche ai soggetti che nel 2006 hanno percepito un reddito inferiore alla deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione (cosi' detta "no-tax area") e ai pensionati con reddito di pensione non superiore a euro 7.500, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Al riguardo si fa presente che il beneficio in discorso spetta anche nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora l'imposta che risulta applicabile al reddito complessivo, ridotto della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione e delle deduzioni per oneri di famiglia, sia pari a zero. La disposizione si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato. Al riguardo, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 2 del TUIR, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si ritiene che il requisito della residenza debba sussistere tanto con riferimento al periodo d'imposta 2006 che con riferimento al periodo d'imposta 2007. Il beneficio non spetta, per espressa previsione del comma 4-bis dell'articolo 44, del decreto-legge n. 159 del 2007, qualora il reddito complessivo nell'anno 2006 sia stato superiore a euro 50.000.
1.3. Familiari a carico
Ai contribuenti cui spetta il beneficio e' concessa, per ciascun familiare a carico, l'ulteriore somma di euro 150. Per familiari si intendono, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati nonche' ogni altra persona indicata nell'art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Per essere considerato a carico, il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Qualora nel 2006 il familiare sia stato a carico di piu' soggetti, il beneficio fiscale deve essere ripartito secondo il comma 2 dell'articolo 44 "in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari". La formulazione della norma – che qualifica il beneficio come una "detrazione fiscale" e che, per la divisione tra i beneficiari, fa riferimento alla "detrazione per carichi familiari" – potrebbe indurre a riferire la sussistenza dei requisiti al 2007, anno in cui e' stato appunto ripristinato il sistema delle detrazioni di lavoro e per carichi di famiglia. Tuttavia deve ritenersi che ai fini della spettanza del beneficio stesso occorra fare riferimento all'anno 2006, come espressamente previsto dall'articolo 44, comma 1, del decreto-legge, il quale stabilisce che il beneficio spetta ai "soggetti passivi dell'imposta su reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero". Per quanto detto, occorre fare riferimento alla percentuale di deduzione per carichi di famiglia fruita nel 2006. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 159 del 2007, sono esclusi dal beneficio i soggetti per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero, che risultino fiscalmente a carico di altri contribuenti ai sensi dell'articolo 12 del Tuir. La norma in commento ha inteso attribuire il beneficio al soggetto – in possesso dei requisiti previsti – che ha a proprio carico un familiare e non anche a quest'ultimo, evitando che la misura di sostegno possa essere attribuita ai soggetti con imposta netta pari a zero a carico di altri soggetti che pero' non si trovano nelle condizioni previste dalla legge per averne diritto.
2. Beneficiari delle somme
L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2007 ha individuato le categorie di contribuenti destinatari del beneficio tributario. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che le somme di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 competono ai soggetti residenti in Italia, non fiscalmente a carico di altri, che nel 2006 hanno avuto un'imposta netta pari a zero, qualora alla formazione del loro reddito complessivo abbiano concorso uno o piu' dei seguenti redditi: . redditi lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir; . redditi di pensione di cui all'articolo 49 del Tuir; . taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del Tuir, e precisamente: – compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro; – redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; – remunerazioni dei sacerdoti; – compensi per lavori socialmente utili; – assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir; . redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del Tuir; . redditi d'impresa di cui all'articolo 55 e d'impresa minore di cui al successivo articolo 66 del Tuir, anche se conseguiti in forma di partecipazione; . taluni redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, del Tuir e precisamente: – redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; – redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitata abitualmente; Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa esercitati abitualmente, l'imposta netta considerata deve essere quella corrispondente al reddito assunto al lordo delle perdite dichiarate. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che nel 2006 hanno percepito un reddito complessivo alla cui formazione hanno concorso soltanto redditi diversi da quelli sopra indicati, come ad esempio i redditi fondiari, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non richiamati espressamente dalla norma (borse di studio, indennita' per cariche elettive, rendite vitalizie e previdenziali, assegni periodici diversi da quelli percepiti dal coniuge). Cio' significa che nel caso in cui questi ultimi redditi concorrano al reddito complessivo con uno o piu' di quelli che danno titolo alla misura di sostegno, il beneficio non viene meno.
3. Modalita' di erogazione delle somme
L'articolo 2 del decreto ministeriale individua differenti modalita' di erogazione delle somme a seconda della tipologia di reddito prodotta e dell'eventuale presenza di un sostituto d'imposta
3.1. Modalita' automatica
Ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, che nel mese di dicembre 2007 ricevono le retribuzioni dallo stesso sostituto d'imposta che ha rilasciato loro il CUD relativo ai redditi del 2006, le somme sono erogate automaticamente dal sostituto d'imposta medesimo nel mese di dicembre 2007. Le somme sono attribuite sulla base dei dati conosciuti dal sostituto d'imposta (e risultanti dal CUD rilasciato per il 2006) e la relativa erogazione e' attestata nel CUD/2008 (articolo 2, comma 1, del decreto). Ai pensionati le predette somme sono attribuite sulla base dei dati conosciuti dall'ente pensionistico (articolo 2, comma 2, del decreto). La facolta' di rinunciare espressamente all'attribuzione automatica del beneficio fiscale e' riconosciuta esclusivamente ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati ma non anche ai pensionati. La procedura di erogazione sopra descritta e' attivata in via automatica da parte del sostituto d'imposta; tuttavia si fa presente che l'interessato e' tenuto a fornire, anche successivamente all'erogazione stessa, il codice fiscale dei familiari a carico per i quali ha percepito la misura di sostegno, che deve essere indicato dal parte del sostituto d'imposta nel modello 770/2008.
3.2. Richiesta al sostituto d'imposta
L'erogazione del beneficio, anziche' in via automatica secondo le modalita' illustrate nel precedente paragrafo 3.1, deve essere espressamente richiesta al sostituto d'imposta mediante apposita istanza (nella quale siattestano le specifiche informazioni relative ai redditi prodotti nell'anno 2006, necessarie ai fini dell'attribuzione delle somme spettanti) dai seguenti soggetti: . soggetti che nel mese di dicembre 2007 hanno un sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato loro il CUD relativo ai redditi del 2006 (articolo 2, comma 3, del decreto); . soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione da un sostituto d'imposta e che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati da un soggetto che non e' sostituto d'imposta (articolo 2, comma 4, del decreto). Rientrano tra questi, ad esempio, i soggetti che nel 2006 erano lavoratori domestici e nel dicembre 2007 sono dipendenti di un sostituto d'imposta. La richiesta in esame non puo' essere inoltrata dai soggetti che, pur avendo diritto al beneficio, non rientrano in una delle due categorie soggettive prima richiamate. Ai fini della richiesta del beneficio l'interessato deve attestare per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta 2006: a) che l'imposta netta era pari a zero; b) che ha presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che era esonerato da tale adempimento; c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico nel 2006 e per i quali si richiede il beneficio; d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico di cui ha eventualmente fruito nel 2006.
3.3. Adempimenti del sostituti d'imposta
L'articolo 2 del decreto ministeriale stabilisce che l'erogazione deve essere effettuata nel mese di dicembre 2007. Tale previsione va riferita all'erogazione automatica da parte dei sostituti d'imposta e degli enti pensionistici di cui al paragrafo 3.1. Si fa presente che il beneficio deve comunque essere erogato nel mese di dicembre anche se nel predetto mese non e' previsto il pagamento di emolumenti. Il sostituto d'imposta e' tenuto ad erogare le somme all'interessato in via automatica, utilizzando – come si afferma all'articolo 2, comma 6, del decreto – il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre. Nel caso in cui tali ritenute non siano sufficienti a garantire il beneficio tributario a tutti i dipendenti, assimilati e pensionati, il sostituto d'imposta e' esonerato dall'erogazione con riferimento a tutti i soggetti. La medesima disposizione rileva anche se l'incapienza del monte ritenute si verifica nei mesi in cui deve essere effettuata l'erogazione a seguito di apposita richiesta. Pertanto il sostituto d'imposta, dopo aver individuato i soggetti beneficiari (che per il 2006 hanno avuto un reddito non superiore a euro 50.000 e una imposta netta pari a zero risultanti dal CUD) deve definire per ciascuno di essi l'ammontare del beneficio spettante ed erogarlo. La compensazione da parte del sostituto d'imposta avviene ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1998. Come chiarito in precedenza, le somme da erogare a titolo di beneficio non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali. Le stesse non rilevano ai fini delle operazioni di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 e non influiscono sulla determinazione delle addizionali all'Irpef.
3.4. Comunicazione di non spettanza delle somme
Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto pone in capo ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonche' ai pensionati che abbiano ricevuto le somme in questione, l'obbligo di comunicare al proprio sostituto d'imposta l'eventuale assenza del diritto a percepirle anche in parte. La comunicazione deve essere resa tempestivamente e, comunque, entro il termine ultimo dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2008 (e, cioe', entro la fine di febbraio 2009) per permettere entro tale data al sostituto d'imposta di recuperare le predette somme. Il sostituto d'imposta e' tenuto a operare il predetto recupero mediante trattenuta dagli emolumenti erogati nei periodi di paga o di pensione successivi a quello in cui riceve la comunicazione e non oltre quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio dei redditi relativi al 2008.
3.5. Richiesta all'amministrazione finanziaria
Per i soggetti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti e, comunque, nelle ipotesi in cui il beneficio non sia stato gia' attribuito dal sostituto d'imposta secondo le modalita' individuate nei paragrafi precedenti ovvero sia stato attribuito solo in parte, senza tener conto – ad esempio – di familiari a carico, l'articolo 2, comma 8, del decreto stabilisce che il soggetto puo' richiedere il beneficio mediante la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2007. I soggetti destinatari della disposizione in esame possono essere, ad esempio: . i lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che non hanno ricevuto le somme dal sostituto d'imposta per insufficienza del monte ritenute disponibile; . i lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che non si sono avvalsi della facolta' di presentare l'istanza all'attuale sostituto d'imposta e quelli che, pur essendosene avvalsi, non hanno ricevuto le somme dal sostituto d'imposta per insufficienza del monte ritenute disponibile; . i lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che per qualsiasi motivo non hanno ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta (ad esempio, perche' fallito); . i titolari dei redditi di lavoro autonomo o di impresa anche occasionale; . i lavoratori dipendenti che nell'anno 2007 percepiscono redditi da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta; . i titolari di assegni periodici del coniuge separato o divorziato che percepiscono gli assegni direttamente dal coniuge senza il tramite di un sostituto d'imposta. I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono richiedere il beneficio mediante la presentazione di una istanza utilizzando un apposito modello che sara' reso disponibile a tal fine dall'Agenzia delle entrate successivamente all'approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, relativi al periodo d'imposta 2007.
3.6. Restituzione delle somme
L'articolo 2, comma 9, del decreto individua le modalita' di restituzione delle somme percepite e non spettanti in tutto o in parte, da osservare qualora il recupero non avvenga ad opera del sostituto d'imposta. La restituzione puo' avvenire attraverso la dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla dichiarazione, mediante il versamento effettuato utilizzando il modello F24. A tal fine sara' istituito un apposito codice tributo. La restituzione delle somme con le modalita' sopradette puo' essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore nonche' dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d'imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio, perche' e' fallito il sostituto d'imposta o per cessazione del rapporto di lavoro). Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.