Limiti deducibilità costi autoveicoli fissati al 25%.
Le norme che regolano la dedecibilità dei costi relativi agli autoveicoli, e le relative limitazioni, previste dall'Art. 164 del TUIR, sono da considerarsi norme di sistema e non norma antielusiva specifica. Pertanto non è possibile presentare istanza di disapplicazione ex art. 37 comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. E' questo il principio espresso dalla risoluzione n. 190/E del 27 luglio 2007.
Sulla deduciblità delle spese relative all'automezzo si veda Spese auto professionista
…omissis….
Fattispecie rappresentata
Il signor XX esercita la professione di medico (più precisamente, effettua visite fiscali a domicilio per conto dell'Usl di … copre il
servizio di guardia medica presso la sede di … e sostituisce diversi medici della pediatria di base nella provincia di …), utilizzando la
propria autovettura essenzialmente per lo svolgimento della menzionata attività.
Il disposto dell'art. 164 del Tuir – che, nell'attuale formulazione, prevede, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale,
la deduzione nella misura del 25 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture – penalizza fortemente il
diritto del dottor XX a dedurre le spese che effettivamente sostiene per il regolare e puntuale svolgimento della propria attività.
L'istante chiede, quindi, avvalendosi dell'istituto dell'interpello, di poter applicare, in deroga a quanto previsto dal Tuir, la deduzione fiscale “nella misura del 90 per cento relativamente ai costi sostenuti per l'autovettura”.
A tal fine allega documentazione e prospetti atti a dimostrare e sostenere la sua richiesta:
1) Attività per visite fiscali: Km 16108
Il dottor XX è obbligato da contratto (che allega in copia) a presentarsi presso la sede dell'Usl di … una volta al giorno per sei
giorni settimanali, percorrendo, tra andata e ritorno, Km 28 per volta. Nel 2006 si è recato a … 274 volte per un totale di Km 7.672. A questi sono da
aggiungere i chilometri percorsi per effettuare a domicilio le visite mediche di controllo. Detti chilometri devono essere mensilmente riepilogati
in un prospetto che viene visionato e controllato dagli organi preposti dall'amministrazione dell'Usl e solamente dopo il loro benestare possono
essere fatturati. Egli può, quindi, dichiarare con certezza che per il 2006 per questa attività ha percorso Km 8.436 (allega, a tal proposito, copie
delle fatture mensili e prospetti dei chilometri percorsi).
2) Attività di guardia medica: KM 11180
Per svolgere tale attività lo stesso deve recarsi alla sede di guardia medica di … presso la quale ha l'incarico. Anche i turni a lui assegnati
sono ben identificabili: in particolare, per il 2006 ha coperto 105 turni, effettuando 88 viaggi di trasferimento. Poiché la distanza tra … e … è
pari a Km 110 (tra andata e ritorno), può affermare con certezza di aver effettuato in totale Km 9.680, ai quali vanno aggiunti i chilometri percorsi
per svolgere le visite domiciliari. I referti delle visite eseguite, contenenti le specifiche dei chilometri, sono depositate presso la sede Usl
di … e sono indicativamente quantificabili in Km 1.500 annui.
3) Attività per sostituzioni medici pediatri di base
Per questa attività il contribuente non può fornire documentazione idonea ad identificare con precisione i chilometri percorsi. Si precisa,
comunque, che gli ambulatori presso cui svolge il servizio possono essere in località diverse: per il 2006, in particolare, lo stesso si è dovuto recare
a … e … L'istante precisa che potrebbe eventualmente stilare un prospetto di massima, basandosi sul numero di giornate di sostituzione
effettuate che si evincono dalle fatture emesse ai vari medici.
Soluzione interpretativa
Il contribuente ha acquistato l'autovettura nel mese di luglio del 2005 e, da allora, ha percorso circa 50.000 chilometri. L'istante ritiene, visti
anche i tagliandi che confermano i chilometri totali, di poter affermare con giustificata certezza di aver percorso per il 2006 circa Km 31.000.
Raffrontati con quelli effettivamente sostenuti per la sua attività, si evidenzia come il limite (25 per cento) imposto dalla legge alla deduzione
delle predette spese sia “ingiusto e fortemente penalizzante”.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Premessa
In relazione all'istanza di interpello di cui all'oggetto, si restituiscono i documenti allegati in calce alla vostra nota del … prot.
…/Fisc. Gen., significando che l'esame dei medesimi, non conferente ai fini dell'emanazione del parere richiesto alla scrivente, non è stato
effettuato da questa Direzione centrale.
Si è, peraltro, predisposto il parere di competenza che viene reso al solo scopo di fornire contributi ed orientare più proficuamente le
considerazioni da porre a base del provvedimento del Direttore regionale, cui esclusivamente compete la determinazione finale in ordine
all'accoglimento o meno dell'istanza di disapplicazione presentata ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Considerazioni
Il comma 8 dell'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che le “norme tributarie le quali, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario,
possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi”.
Detta norma introduce un principio di civiltà giuridica e di pari opportunità tra Fisco e contribuenti, in considerazione del fatto che il
sistema normativo delle imposte dirette si è arricchito negli ultimi anni di norme antielusive specifiche che pongono limitazioni a determinati
comportamenti, al fine di evitare fenomeni di abuso.
Tali norme, che impediscono o limitano particolari scelte del contribuente, possono, in taluni casi, penalizzare situazioni nelle quali
gli effetti elusivi che il sistema vuole contrastare non possono in concreto verificarsi.
A fronte di una tale evenienza viene data al contribuente la possibilità di ottenere la “disapplicazione” delle disposizioni tributarie, a condizione
che lo stesso fornisca la dimostrazione che, nella fattispecie concreta prospettata, gli effetti elusivi che la norma intende contrastare non
possono verificarsi.
In merito alla richiesta, avanzata dal contribuente, di disapplicazione del comma 1, lettera b), dell'art. 164 del Tuir, con riferimento alla
fattispecie descritta in istanza (relativa al sostenimento delle spese di acquisto e di utilizzo dell'autovettura per lo svolgimento dell'attività
professionale, in un'ipotesi non riconducibile alle categorie espressamente individuate dall'art. 164 del Tuir), la scrivente ritiene che quest'ultima
disposizione non sia suscettibile di essere disapplicata in quanto assume la funzione di norma di “sistema” e non di norma antielusiva specifica.
Al riguardo occorre svolgere le seguenti considerazioni.
In seguito alle modifiche apportate di recente dal D.L. n. 262 del 2006, l'attuale formulazione dell'art. 164 del Tuir ammette, nel caso di esercizio
di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità, nella misura del 25 per cento e limitatamente ad un solo veicolo, delle spese e degli
altri componenti negativi dei mezzi di trasporto a motore che non rientrano nelle fattispecie previste espressamente dalla norma medesima.
In proposito è utile ricordare che la norma in origine prevedeva, al comma 1, lettera b), una deducibilità, in misura pari al 50 per cento, delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle medesime autovetture “non strumentali”.
La ratio sottostante alla previsione di una deducibilità a forfait dei suddetti costi non era antielusiva bensì riconducibile alla volontà del legislatore di evitare un “evasivo” utilizzo privatistico del bene.
Considerata la difficoltà, sul piano operativo, di verificare l'eventuale “uso promiscuo” e di quantificare il reale utilizzo delle
autovetture per lo svolgimento della professione, il legislatore ha – ab origine – operato la scelta, più pragmatica, di “forfetizzare” l'inerenza
relativamente ai costi connessi all'acquisto ed alla gestione di tali beni.
Una volta operata la scelta “forfetaria”, con cui si contrappone, ad un eventuale “uso promiscuo” del bene nella realtà, l'effetto – sul piano
fiscale – di una limitata deducibilità del costo, il legislatore prescinde dalla circostanza dell'effettiva destinazione – ed in quale misura – del
bene per finalità strettamente connesse con l'esercizio dell'attività professionale. In tale ottica non è compatibile, pertanto, la “prova
contraria” ossia la possibilità per il contribuente di dimostrare, nel caso specifico, l'esclusiva destinazione del bene allo svolgimento della
professione.
Per quanto sopra considerato, si suggerisce a codesta Direzione regionale di non procedere alla disapplicazione della norma in commento in
quanto non ricorrono i presupposti per qualificare tale disposizione come norma antielusiva specifica ed in quanto tale suscettibile di
disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.