Limiti deducibilità costi autoveicoli fissati al 25%.

Le norme che regolano la dedecibilità dei costi relativi agli autoveicoli, e le relative limitazioni, previste dall'Art. 164 del TUIR, sono da considerarsi norme di sistema e non norma antielusiva specifica. Pertanto non è possibile presentare istanza di disapplicazione ex art. 37 comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. E' questo il principio espresso dalla risoluzione n. 190/E del 27 luglio 2007.

Sulla deduciblità delle spese relative all'automezzo si veda Spese auto professionista  

 

…omissis…. 

Fattispecie rappresentata

    Il signor XX  esercita  la  professione  di  medico  (più  precisamente, effettua visite fiscali a domicilio per  conto  dell'Usl  di  …  copre  il
servizio di guardia medica presso la  sede  di  …  e  sostituisce  diversi medici della pediatria di base  nella  provincia  di  …),  utilizzando  la
propria autovettura  essenzialmente  per  lo  svolgimento  della  menzionata attività.
    Il disposto dell'art. 164 del Tuir  –  che,  nell'attuale  formulazione, prevede, nel caso di esercizio di arti e professioni in  forma  individuale,
la deduzione nella misura del  25  per  cento  delle  spese  e  degli  altri componenti negativi relativi alle  autovetture  –  penalizza  fortemente  il
diritto del dottor XX a dedurre le spese che effettivamente sostiene per  il regolare e puntuale svolgimento della propria attività.
    L'istante chiede, quindi, avvalendosi dell'istituto dell'interpello,  di poter applicare, in deroga a quanto previsto dal Tuir, la deduzione  fiscale “nella misura  del  90  per  cento  relativamente  ai  costi  sostenuti  per l'autovettura”.
    A tal fine  allega  documentazione  e  prospetti  atti  a  dimostrare  e sostenere la sua richiesta:

1) Attività per visite fiscali: Km 16108

    Il  dottor  XX  è  obbligato  da  contratto  (che  allega  in  copia)  a presentarsi presso la sede dell'Usl di …  una  volta  al  giorno  per  sei
giorni settimanali, percorrendo, tra andata e ritorno, Km 28 per volta.  Nel 2006 si è recato a … 274 volte per un totale di Km 7.672. A questi sono da
aggiungere i chilometri  percorsi  per  effettuare  a  domicilio  le  visite mediche di controllo. Detti chilometri devono essere mensilmente riepilogati
in un prospetto che viene visionato  e  controllato  dagli  organi  preposti dall'amministrazione dell'Usl e solamente dopo  il  loro  benestare  possono
essere fatturati. Egli può, quindi, dichiarare con certezza che per il  2006 per questa attività ha percorso Km 8.436 (allega,  a  tal  proposito,  copie
delle fatture mensili e prospetti dei chilometri percorsi).

2) Attività di guardia medica: KM 11180

    Per svolgere tale attività lo stesso deve recarsi alla sede  di  guardia medica di … presso la quale ha l'incarico. Anche i turni a  lui  assegnati
sono ben identificabili: in particolare, per il 2006 ha coperto  105  turni, effettuando 88 viaggi di trasferimento. Poiché la distanza tra … e  …  è
pari a Km 110 (tra andata e ritorno), può affermare  con  certezza  di  aver effettuato in totale Km 9.680, ai quali vanno aggiunti i chilometri percorsi
per svolgere  le  visite  domiciliari.  I  referti  delle  visite  eseguite, contenenti le specifiche dei chilometri, sono depositate presso la sede  Usl
di … e sono indicativamente quantificabili in Km 1.500 annui.

3) Attività per sostituzioni medici pediatri di base

    Per questa attività  il  contribuente  non  può  fornire  documentazione idonea ad identificare con precisione i  chilometri  percorsi.  Si  precisa,
comunque, che gli ambulatori presso cui svolge il servizio possono essere in località diverse: per il 2006, in particolare, lo stesso si è dovuto  recare
a …  e  …  L'istante  precisa  che  potrebbe  eventualmente  stilare  un prospetto di massima, basandosi  sul  numero  di  giornate  di  sostituzione
effettuate che si evincono dalle fatture emesse ai vari medici.

Soluzione interpretativa

    Il contribuente ha acquistato l'autovettura nel mese di luglio del  2005 e, da allora, ha percorso circa 50.000 chilometri. L'istante ritiene,  visti
anche i tagliandi che confermano i chilometri totali, di poter affermare con giustificata certezza  di  aver  percorso  per  il  2006  circa  Km  31.000.
Raffrontati con quelli effettivamente sostenuti  per  la  sua  attività,  si evidenzia come il limite (25 per cento) imposto dalla legge  alla  deduzione
delle predette spese sia “ingiusto e fortemente penalizzante”.


Parere dell'Agenzia delle Entrate

Premessa

    In  relazione  all'istanza  di  interpello  di   cui   all'oggetto,   si restituiscono i documenti allegati in calce alla vostra nota del  …  prot.
…/Fisc. Gen., significando che l'esame dei  medesimi,  non  conferente  ai fini dell'emanazione del  parere  richiesto  alla  scrivente,  non  è  stato
effettuato da questa Direzione centrale.
    Si è, peraltro, predisposto il parere di competenza che  viene  reso  al solo  scopo  di  fornire  contributi  ed  orientare  più  proficuamente   le
considerazioni da porre a base del provvedimento  del  Direttore  regionale, cui   esclusivamente   compete   la   determinazione   finale   in    ordine
all'accoglimento o meno dell'istanza di disapplicazione presentata ai  sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Considerazioni

    Il comma 8 dell'art. 37-bis  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600, prevede che le  “norme  tributarie  le  quali,  allo  scopo  di  contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse  dall'ordinamento  tributario,
possono essere disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri  che  nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi”.
    Detta norma introduce un  principio  di  civiltà  giuridica  e  di  pari opportunità tra Fisco e contribuenti, in considerazione  del  fatto  che  il
sistema normativo delle imposte dirette si è arricchito negli ultimi anni di norme  antielusive  specifiche  che  pongono   limitazioni   a   determinati
comportamenti, al fine di evitare fenomeni di abuso.
    Tali  norme,  che  impediscono  o  limitano   particolari   scelte   del contribuente, possono, in taluni casi, penalizzare  situazioni  nelle  quali
gli effetti elusivi che il sistema vuole contrastare non possono in concreto verificarsi.
    A fronte di una tale evenienza viene data al contribuente la possibilità di ottenere la “disapplicazione” delle disposizioni tributarie, a condizione
che lo stesso fornisca la  dimostrazione  che,  nella  fattispecie  concreta prospettata, gli effetti  elusivi  che  la  norma  intende  contrastare  non
possono verificarsi.
    In merito alla richiesta, avanzata dal contribuente, di  disapplicazione del comma 1, lettera b),  dell'art.  164  del  Tuir,  con  riferimento  alla
fattispecie descritta in istanza (relativa al sostenimento  delle  spese  di acquisto e di utilizzo dell'autovettura  per  lo  svolgimento  dell'attività
professionale, in un'ipotesi non riconducibile alle categorie  espressamente individuate dall'art. 164 del Tuir), la scrivente ritiene  che  quest'ultima
disposizione non sia suscettibile di essere disapplicata in quanto assume la funzione di norma di “sistema” e non di norma antielusiva specifica.
    Al riguardo occorre svolgere le seguenti considerazioni.
    In seguito alle modifiche apportate di recente dal D.L. n. 262 del 2006, l'attuale formulazione dell'art. 164 del Tuir ammette, nel caso di esercizio
di arti e professioni in forma individuale, la  deducibilità,  nella  misura del 25 per cento e limitatamente ad un solo veicolodelle  spese  e  degli
altri componenti negativi dei mezzi di trasporto a motore che non  rientrano nelle fattispecie previste espressamente dalla norma medesima.
    In proposito è utile ricordare che la norma  in  origine  prevedeva,  al comma 1, lettera b), una deducibilità, in misura pari al 50 per cento, delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle  medesime  autovetture “non strumentali”.
    La ratio sottostante alla previsione di una deducibilità a  forfait  dei suddetti costi non era antielusiva  bensì  riconducibile  alla  volontà  del legislatore di evitare un “evasivo” utilizzo privatistico del bene.
    Considerata  la  difficoltà,  sul   piano   operativo,   di   verificare l'eventuale “uso promiscuo”  e  di  quantificare  il  reale  utilizzo  delle
autovetture per lo svolgimento della professione, il  legislatore  ha  –  ab origine – operato la scelta, più pragmatica,  di  “forfetizzare”  l'inerenza
relativamente ai costi connessi all'acquisto ed alla gestione di tali beni.
    Una volta operata la scelta “forfetaria”, con cui si contrappone, ad  un eventuale “uso promiscuo” del bene  nella  realtà,  l'effetto  –  sul  piano
fiscale – di una limitata deducibilità del costo, il  legislatore  prescinde dalla circostanza dell'effettiva destinazione – ed in  quale  misura  –  del
bene  per  finalità  strettamente  connesse  con  l'esercizio  dell'attività professionale. In  tale  ottica  non  è  compatibile,  pertanto,  la  “prova
contraria” ossia la possibilità per il contribuente di dimostrare, nel  caso specifico,  l'esclusiva  destinazione  del  bene  allo   svolgimento   della
professione.
    Per  quanto  sopra  considerato,  si  suggerisce  a  codesta   Direzione regionale di non procedere alla disapplicazione della norma in  commento  in
quanto non ricorrono i presupposti per qualificare  tale  disposizione  come norma  antielusiva   specifica   ed   in   quanto   tale   suscettibile   di
disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.