Non è possibile fruire della detrazione del 36% qualora i pagamenti vengano effettuati dagli acquirenti prima della stipula del preliminare di vendita o della stipula del rogito notarile. Nel caso specifico alcuni acquirenti di box avevano effettuato i pagamenti alla ditta costruttrice di box pertinenziali senza aver preliminarmente stipulato (e registrato) un contratto preliminare di vendita. A nulla è valsa l'osservazione dell'istante che sosteneva la possibilità di usufruire della detrazione in virtù del fatto che i pagamenti e la stipula del contratto erano avvenuti nello stesso anno di imposta.
Risoluzione 38 dell'8 febbraio 2008
Oggetto:
Istanza di interpello. Realizzazione di box pertinenziali – Detrazione d'imposta del 36 % di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e' stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA s.r.l. rappresenta il caso di alcuni contribuenti che, avendo acquistato con unico atto notarile l'abitazione principale e il box pertinenziale, chiedono di poter essere ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta prevista dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box auto. In particolare, ALFA chiede di sapere se il diritto a beneficiare della detrazione d'imposta sopra citata spetti anche nel caso in cui i contribuenti abbiano sostenuto la spesa relativa ai box con bonifico bancario prima del rogito notarile e in assenza di un preliminare di vendita registrato. ALFA fa presente, per completezza, che le spese sostenute per la realizzazione dei box auto risultano comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle ditte costruttrici.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
ALFA ritiene che i contribuenti, pur in assenza di un preliminare di vendita registrato, possano usufruire del diritto alla detrazione d'imposta di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 per l'acquisto dei box pertinenziali. Ad avviso ALFA rileva, infatti, la circostanza che i pagamenti di spesa con bonifico e l'atto d'acquisto da cui risulta il vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo e il box siano stati effettuati nello stesso periodo d'imposta.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riconosce, in favore di coloro che realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, una detrazione d'imposta, ai fini dell'Irpef, in misura pari al 36 per cento della spesa sostenuta. Sono ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta sopra citata anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali gia' realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso e' consentito, tra l'altro, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purche' entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui s'intende fruire della detrazione. Al riguardo, la scrivente, con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto n. 1.2, ha chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, puo' essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Con circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1, e' stato precisato che, qualora l'atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d'imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo e il box. Per completezza, la scrivente fa presente, altresi', che, in linea generale, in relazione alla detrazione d'imposta in discorso, anche con riferimento ad altre fattispecie (es: acquisto di immobili ristrutturati), e' stata sempre ribadita la necessita' di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare della detrazione per importi versati in acconto. La necessita' dell'esistenza di un contratto preliminare regolarmente registrato si riconduce logicamente all'esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell'abitazione. Nella fattispecie in esame, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell'atto notarile e in assenza di un preliminare d'acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box ne' dell'immobile abitativo. Ad avviso della scrivente, la circostanza che l'atto d'acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non e' sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d'acquisto, necessario per poter riscontrare l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Atteso quanto sopra, la scrivente ritiene che i contribuenti, in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell'immobile, non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate …., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.