Gli accordi di consolidamento, regolano i criteri di determinazione e di attribuzione dei vantaggi fiscali derivanti dall'esercizio per l'opzione della tassazione di gruppo. L'art. 122 del Nuovo Tuir, dispone al comma 4 che le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, sono esluse dalla formazione del reddito. Il trasferimento delle somme previste dagli accordi di consolidamento sono escluse anche dal campo di applicazione dell'IVA, per mancanza del requisito oggettivo.
Con la risoluzione Ris. n. 166/E del 12 luglio 2007, viene chiarito il corretto inquadramento degli accordi di consolidamento, sotto il profilo dell'imposizione all'imposta di registro.
La risoluzione stabilisce che gli accordi di consolidamento sono riconducibili a "Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle impostee tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; …", che, ai sensi dell'art. 5 della tabella del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non sono soggetti all'obbligo della registrazione.
Nel diverso caso in cui negli accordi di consolidamento sia prevista una remunerazione eccedente i limiti dell'imposta; teorica calcolata sull'imponibile negativo trasferito, questa realizzerà un'ipotesi di operazione assoggettabile a Iva, in quanto corrisposta per una prestazione di servizi (cfr. circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004). In tale ipotesi il relativo atto è soggetto all'obbligo della registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del Testo unico dell'imposta di registro che prevede detta registrazione per le scritture private non autenticate "… se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".