Gli accordi di consolidamento, regolano i criteri di determinazione e di attribuzione dei vantaggi fiscali derivanti dall'esercizio per l'opzione della tassazione di gruppo. L'art. 122 del Nuovo Tuir, dispone al comma 4 che  le somme percepite o versate tra le società di cui  al  comma  1  in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, sono esluse dalla formazione del reddito. Il trasferimento delle somme previste dagli accordi di consolidamento sono escluse anche dal campo di applicazione dell'IVA, per mancanza del requisito oggettivo.

Con la risoluzione Ris. n. 166/E del 12 luglio 2007, viene chiarito il corretto inquadramento degli accordi di consolidamento, sotto il profilo dell'imposizione all'imposta di registro.

La risoluzione stabilisce che gli  accordi  di consolidamento  sono   riconducibili   a   "Atti   e   documenti   formati   per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e  rimborso delle impostee tasse a chiunque dovute, comprese le  relative  sentenze,  e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per  la  loro  riscossione; …", che, ai  sensi  dell'art. 5  della  tabella  del  Testo  unico  delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro; approvato  con  D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non sono soggetti all'obbligo della registrazione.

 Nel diverso caso in cui negli accordi di consolidamento sia prevista una remunerazione   eccedente   i   limiti   dell'imposta; teorica    calcolata sull'imponibile  negativo  trasferito,  questa  realizzerà   un'ipotesi   di operazione assoggettabile a Iva, in quanto corrisposta per  una  prestazione di servizi (cfr. circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004). In tale ipotesi il relativo atto è soggetto all'obbligo della registrazione in caso  d'uso,  ai sensi dell'art. 5 del Testo unico dell'imposta di registro che prevede detta registrazione per le scritture private non  autenticate  "…  se  tutte  le disposizioni in  esse  contemplate  sono  relative  ad  operazioni  soggette all'imposta sul valore aggiunto".