Il principio dell' alternatività imposta di registro/IVA opera anche per gli atti dell'autorità giudiziaria

Sono soggetti a registrazione i provvedimenti relativi alle procedure di opposizione al    decreto    di   pagamento   del   compenso   al   difensore, all'ausiliario del   magistrato   e  al  consulente  tecnico  di  parte. L'imposta di registrazione si applica in misura fissa per quelle prestazioni soggette a IVA, mentre sconta l'imposta di registro proporzionale al 3% per i compensi non assoggettati ad IVA.

Di seguito il testo della circolare.

Risoluzione n. 260 del 21/09/2007

Oggetto: Procedimento di opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002 – Atti di volontaria giurisdizione – Imposta di registro

 Con nota del 10 aprile 2007, Codesto Ministero ha chiesto alla scrivente chiarimenti in ordine al regime tributario, ai fini dell'imposta di registro, cui assoggettare i provvedimenti relativi alle procedure di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte e di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, di cui agli articoli 84 e 170 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In particolare, e' stato chiesto di conoscere se, a fronte di prassi operative discordanti, il provvedimento conclusivo (ordinanza) dei procedimenti di opposizione ex articoli 84 e 170 sopra citati e' soggetto alla registrazione in termine fisso e al pagamento della relativa imposta. In proposito, questa Direzione osserva preliminarmente che il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore e agli ausiliari del magistrato che, comunque, abbiano prestato la loro opera nell'interesse di un procedimento civile o penale, e' sempre quella speciale prevista per gli onorari di avvocato (artt. 29 e ss. Legge 13 giugno 1942, n. 794 – Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Nella circolare del Ministero della Giustizia del 6 maggio 2003 e' affermato che: a) il giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari rientra tra quelli della volontaria giurisdizione; b) il procedimento da seguire e' quello della legge 794 del 1942, articoli 29 e ss., del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa. Tale autonomia impedisce, quindi, di assimilarlo alle ipotesi di processi strumentali che il Testo Unico in materia di giustizia contempla come fattispecie esenti dal pagamento del contributo unificato (processo cautelare attivato in corso di causa, processo di regolamento di competenza e di giurisdizione – articolo10, comma 5, d.P.R. 115/2002); Trattandosi di giudizi del tutto distinti ed autonomi rispetto a quelli di merito che li hanno originati ed appartenendo alla materia della volontaria giurisdizione, sono soggetti al pagamento del contributo unificato, nella misura prevista dall'articolo 13 del d.P.R. 115/2002. Cio' posto, si precisa che gli atti di volontaria giurisdizione sono soggetti a registrazione in termine fisso. Invero, gli atti di volontaria giurisdizione, la cui nota distintiva, secondo la dottrina prevalente e piu' autorevole, sarebbe proprio quella di esulare completamente dalla giurisdizione contenziosa, se non addirittura dalla giurisdizione stessa, rientrano nell'ambito di previsione dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.). Tali atti vanno, pertanto, obbligatoriamente registrati in termine fisso. Va rilevato, infatti, che la formulazione testuale, di carattere lato ed estensivo, dell'articolo 9, ricomprende tutte le categorie di "atti" – compresi gli atti giudiziari – non previsti specificamente in altre voci della Tariffa (cfr. Risoluzione del Ministero delle Finanze del 7.06.1988, prot. 220660). Conclusivamente, la scrivente ritiene che – in linea con le osservazioni di Codesto Ministero – nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previsti dagli articoli 84 e 170 del citato Testo Unico sulle spese di giustizia, il provvedimento conclusivo e' soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta e' dovuta con applicazione dell'aliquota del 3%, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Tariffa sopra citato. Tale tassazione, tuttavia, non si applica nel caso in cui il decreto di pagamento opposto riguardi "…corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico dell'imposta di registro…". A tale riguardo si precisa che, la qualificazione ai fini tributari dei compensi corrisposti agli ausiliari del giudice (redditi da lavoro autonomo o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) viene ad essere rilevante ai fini di un corretto inquadramento fiscale della fattispecie. Infatti, l' attivita' del consulente d' ufficio o dell'ausiliario del magistrato, in generale, puo' rientrare tra le prestazioni di servizio espletate nell'esercizio abituale di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 5 del d.P.R. n. 633/1972. Ai compensi liquidati dai professionisti, che emetteranno fattura (ad es. ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte), si rendera' applicabile l'IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria. Pertanto, il soggetto titolare della jfunzione' sara' obbligato ad emettere (qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 633/1972), in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'IVA, nella misura ordinaria. In tale caso, il noto principio di alternativita' Iva/registro, contenuto nell'articolo 40 del T.U.R., comporta che – per le prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto – l'imposta di registro si applica in misura fissa. Tale principio, di carattere generale, e' stato espressamente regolamentato dal Legislatore, nella Nota II dell'articolo 8 della Tariffa, anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria (circolare del Ministero delle Finanze del 10.09.1998, n. 214). Per coloro che, invece, svolgono l'attivita' di consulenza in maniera occasionale i relativi compensi saranno qualificati come redditi diversi, di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR, in quanto trattasi di compensi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In tale ultima ipotesi, attesa la mancanza di abitualita' nell'esercizio dell'attivita', le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo. Rimangono invece assimilati ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti di tribunale di sorveglianza, espressamente citati dall'art. 50, lett. f), del TUIR. Tali compensi dovranno essere considerati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR (pertanto, all'atto del pagamento dell'indennita' giornaliera di funzione, dovra' essere operata la ritenuta a titolo di acconto Irpef art. 24, comma 1, del DPR n. 600/73). In tali casi, il provvedimento conclusivo del procedimento di opposizione al decreto di pagamento e' soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta e' dovuta con applicazione dell'aliquota del 3%, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Tariffa sopra citato.

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