Sconti e Servizi Promozionali Trattamento IVA – Consulenza Giuridica – Risoluzione 36 del 7 febbraio 2008 

…In ordine alla qualificazione delle operazioni come sconto o prestazioni di servizi, la risoluzione del 17 settembre 2004, n. 120, ha fissato un principio generale chiarendo come debbano essere trattati ai fini dell'IVA i "bonus", ovvero le somme di denaro che la societa' produttrice riconosce alle imprese distributrici. In quella sede e' stato infatti precisato, che il "bonus" che la societa' riconosce contrattualmente ai venditori, puo' essere di tipo "quantitativo" quando e' legato al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite, di tipo "qualitativo" quando e' erogato a fronte di un'attivita' specifica (attivita' di marketing) svolta in aggiunta rispetto a quella principale, ovvero di compravendita. Ne consegue che fiscalmente:

  •  i bonus quantitativi, corrisposti a seguito dell'incremento del numero delle vendite, si traducono in una riduzione dei prezzi originariamente praticati dalla societa' all'atto della cessione dei prodotti e sono dunque equiparati ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  •  i bonus qualitativi, erogati per lo svolgimento di obbligazioni che hanno origine nell'accordo contrattuale, si qualificano come corrispettivo per prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto n. 633/72.

La natura dei bonus, che va desunta dagli accordi contrattuali stipulati tra le parti, e' facilmente individuabile laddove detti accordi si presentano chiari ed univoci. Dubbi e incertezze sulla corretta qualificazione di dette operazioni sorgono, invece, in mancanza di accordi contrattuali precisi, perche' in quel caso risulta difficile stabilire se una determinata somma e' erogata con un finalita' o un'altra. Al fine di evitare l'insorgere di incertezze e' opportuno, pertanto, che gli accordi commerciali vengano stipulati in modo che le operazioni poste in essere nell'ambito dell'attivita' promozionale siano correttamente riconducibili tra le prestazioni di servizi oppure tra gli sconti. L'esatta qualificazione delle operazioni in parola e', infatti, fondamentale per stabilire quali sono i conseguenti effetti fiscali, in capo ai soggetti che intervengono nell'operazione medesima. A tal riguardo, fermo restando che ogni singolo accordo puo' differire in base alle intese che s'instaurano tra l'impresa produttrice e quella distributrice, in linea generale si formulano qui di seguito alcune considerazioni con riferimento al contenuto degli accordi commerciali ed in particolare alle operazioni relative all'attivita' promozionale da svolgere, riportate negli accordi medesimi, allo scopo di inquadrarle tra le prestazioni di servizi o tra gli sconti/abbuoni.