La rinuncia ex art. 306 C.p.c. non è soggetta a registrazione
I provvedimenti di estinzione del processo emessi dal giudice ai sensidell'articolo 306 c.p.c., a seguito della rinuncia agli atti del giudizio manifestata da chi ha proposto l'azione ed accettata dalla parte che avrebbe interesse alla prosecuzione, non sono assoggettati all'imposta di registro.
E' questo il contenuto in sintesi della risoluzione 21/09/2007 n. 263, che ribadisce l'orientamento gia espresso in altre occasioni ovvero che l'assoggettamento all'imposta di registro è previsto per quegli atti idonei a incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali.
L'obbligo di registrazione pertanto non sussiste neanche nel caso in cui il provvedimento di estinzione preveda la liquidazione delle spese a carico del rinunciante.
Fonte: Risoluzione 21/09/2007 n. 263 – DPR 26/04/1986 n. 131