"fermo restando l'esonero delle visite ai musei dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696), l'incremento di prezzo richiesto ai visitatori in occasione delle mostre temporanee rispetto all'ordinario corrispettivo per l'ingresso ai musei stessi e' soggetto all'obbligo di certificazione mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2004."
Risoluzione 90 del 13/03/2008
Oggetto:
Art. 74-quater del DPR n. 633 del 1972 – IVA – Obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante titoli di accesso – Mostre temporanee allestite nei musei.
Testo:
QUESITO
La Societa' Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) riferisce che all'interno dei musei vengono frequentemente allestite mostre temporanee, in occasione delle quali "il prezzo d'ingresso, che da' diritto a visitare sia la parte museale che quella dedicata alla mostra" in alcuni casi "viene mantenuto inalterato rispetto a quanto praticato in precedenza", mentre "in altri viene stabilito un incremento temporaneo" dello stesso.
Cio' premesso, l'ente istante chiede di sapere se in quest'ultima ipotesi l'aumento del prezzo d'ingresso ai musei per la visita delle mostre temporanee comporti l'obbligo di rilasciare titoli di accesso attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La SIAE ritiene che la previsione di un incremento del prezzo d'ingresso ai musei in occasione delle mostre temporanee determina una sostanziale modifica della prestazione resa, dalla quale dovrebbe conseguire l'applicabilita' della disciplina sugli spettacoli, con l'obbligo di utilizzare il misuratore fiscale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 74-quater del DPR n. 633 del 1972 detta le disposizioni in materia di IVA per le attivita' spettacolistiche elencate nella Tabella C allegata al medesimo decreto.
Il numero 5) dell'anzidetta Tabella C indica espressamente tra gli spettacoli "mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali (…)".
Ne consegue che le mostre sono riconducibili, in via generale, tra le attivita' spettacolistiche di cui all'art. 74-quater sopra richiamato e sono, quindi, assoggettate alle modalita' di certificazione proprie delle stesse attivita'.
In particolare, il sistema generale di certificazione delle prestazioni spettacolistiche e' recato dal comma 2 dell'art. 74-quater del DPR n. 633 del 1972, il quale prevede l'obbligo di "rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate (…)".
In proposito si osserva che, come precisato con risoluzione n. 85/E del 16 giugno 2004, nessuno specifico esonero dall'emissione del titolo di accesso e' previsto per le mostre.
Cio' premesso, per quanto riguarda la fattispecie in esame, concernente visite a mostre temporaneamente allestite all'interno di musei, si ritiene che esse debbano essere distinte dalle visite ai musei, in forza della loro diversa natura, e considerate quali ulteriori autonome prestazioni.
Pertanto, fermo restando l'esonero delle visite ai musei dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696), l'incremento di prezzo richiesto ai visitatori in occasione delle mostre temporanee rispetto all'ordinario corrispettivo per l'ingresso ai musei stessi e' soggetto all'obbligo di certificazione mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2004.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.