L'edificio adibito in parte ad abitazione ed in parte a Bed & Breakfast può usufruire al 50% dell'agevolazione del 36% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unita' abitative. L'interpretazione trova fondamento nell'osservare che ai fini amministrativi la qualificazione di attività di B%B preveda che l'esercizio avvenga nella casa di abitazione.  L'Agenzia osserva infatti che i redditi derivanti dall'attività di B&B debbano essere qualificati non come reddito di impresa ma come redditi diversi ai sensi del Art. 67, comma 1, lett. i del TUIR.

Risoluzione 18 del 24/01/2008 

Oggetto: Istanza di interpello. Interventi di ristrutturazione edilizia su un immobile adibito a B&B. Diritto alla detrazione d'imposta del 36 %. Art. 1 della legge n. 449 del 1997 

Testo: Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante e' comproprietaria insieme al fratello di un immobile ad uso abitativo adibito a servizio di bed & breakfast. Nel ristrutturare l'immobile sopra citato, l'istante ha beneficiato di un finanziamento pubblico per il quaranta per cento della spesa sostenuta. Le fatture e i bonifici attestanti la spesa risultano intestati al "B&B Alfa", cosi' come richiesto dall'ente che ha erogato il finanziamento pubblico. In merito al restante sessanta per cento della spesa rimasta a carico dell'istante, viene chiesto di sapere se sia possibile fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di poter beneficiare della detrazione d'imposta del trentasei percento prevista ai fini dell'Irpef anche in considerazione del fatto che solo una parte dell'immobile e' destinata all'accoglienza degli ospiti. Al riguardo, l'istante fa presente, tra l'altro, che il fratello, in qualita' di comproprietario dell'immobile, ha presentato al Centro Operativo di Pescara la domanda per poter beneficare della detrazione d'imposta in discussione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di poter fornire una corretta soluzione al quesito in esame, la scrivente ritiene opportuno richiamare brevemente la normativa vigente in materia di attivita' turistica extralberghiera che, a decorrere dal 1997, e' regolamentata a livello regionale. All'interno della Regione la disciplina e la classifica degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventu' e delle case per ferie e' recata dalla legge regionale 29 maggio 1997, n. 18. La predetta legge disciplina, in particolare, all'art. 8, l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione, prevedendo che "coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione amministrativa" rilasciata per altre strutture ricettive disciplinate dalla stessa legge (comma 1). La norma prevede, altresi', che il "servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e' alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione" (comma 2). Dal tenore letterale della disposizione di legge in commento sono desumibili gli aspetti essenziali che caratterizzano l'esercizio di un B&B non soggetto ad autorizzazione amministrativa, ai sensi della predetta legge regionale. Nello specifico, per poter qualificare, ai fini amministrativi, un'attivita' ricettiva come attivita' di B&B occorre – tra l'altro – che la stessa sia offerta nella casa di abitazione e in modo saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Tanto premesso, ai fini fiscali si ritiene – come precisato con risoluzione 14 dicembre 1998, n. 180 – che la compresenza del titolare e degli ospiti nelle unita' immobiliari messe a disposizione possa far ritenere che l'attivita' di B&B, qualora esercitata in modo non sistematico o abituale, ossia in assenza dei presupposti che integrano l'esercizio di attivita' rilevante ai fini del reddito d'impresa, non rientra tra quelle di sfruttamento dell'immobile per l'esercizio di attivita' di impresa, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalita'. Ad integrazione di quanto sopra chiarito, la scrivente, con risoluzione 13 ottobre 2000, n. 155, ha precisato inoltre che l'attivita' di B&B, ove rappresenti un'attivita' commerciale occasionale in quanto carente del requisito dell'abitualita', concorre a tassazione come reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir. Nel caso in esame, l'istante fa presente di esercitare l'attivita' di B&B in una casa a disposizione su cui ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia usufruendo in parte di un finanziamento pubblico. Circa le modalita' di svolgimento dell'attivita' commerciale in discorso, l'istante fa presente di convivere con gli ospiti durante la loro permanenza, mentre nulla afferma sul requisito dell'abitualita'. Con riferimento all'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (che riconosce una detrazione d'imposta, ai fini dell'Irpef, in misura pari al trentasei per cento della spesa rimasta a carico dei contribuenti in favore di coloro che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unita' abitative) si osserva che la detrazione in argomento – il cui riconoscimento e' subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 1 del decreto n. 41, del 18 febbraio 1998, emanato dal Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici – va ridotta al cinquanta per cento qualora gli interventi di ristrutturazione interessino unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio di attivita' commerciale (occasionale o abituale). Cio' in ossequio ai principi generali applicabili agli immobili promiscui (circ. 24 febbraio 1998, n. 57, punto n. 2). Tanto premesso, la scrivente ritiene che l'istante possa usufruire del diritto alla detrazione d'imposta di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, ridotta al cinquanta per cento, per le spese rimaste a suo carico. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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