In particolare il decreto stabilisce le modalità per il recupero della detrazione di imposta qualora questa sia superiore all'imposta lorda.
Per l'anno di imposta 2007 la detrazione di imposta potrà essere fatta valere in sede di dichiarazione (Modello Unico o Modello 730/2008). L'eventuale eccedenza sull'imposta lorda potrà essere riportata all'anno successivo o utilizzata in compensazione nel modello F24.
Per l'anno di imposta 2008 la detrazione potrà essere riconosciuta direttamente dal sostituto di imposta, compresa la parte incapiente, in sede di calcolo delle operazioni di conguaglio.
D.M. 11 febbraio 2008 Modalità di recupero della detrazione per affitto in caso di incapienza rispetto all'imposta lorda
Art. 1
Attribuzione della detrazione di cui all’art. 16 del TUIR da parte del sostituto d’imposta
1. A decorrere dall’anno 2008, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), la detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16, commi da 01 a 1-ter del citato TUIR, nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo 16, è riconosciuta, su richiesta dell’avente diritto, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In occasione delle medesime operazioni di conguaglio è riconosciuto, altresì, l’importo della detrazione di cui al comma 1-sexies dello stesso articolo 16 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato TUIR. La detrazione di cui all’articolo 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione presentata dall’avente diritto nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dal medesimo articolo 16, compreso il numero dei mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale, nonché è attestata l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.
2. Ai fini del riconoscimento dell’importo della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1- sexies, del TUIR, i sostituti d’imposta utilizzano, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) l’importo non attribuito all’avente diritto per insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 2
Determinazione in sede di dichiarazione dei redditi dell’ammontare della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-sexies, del TUIR
1. L’ammontare della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-sexies del TUIR, spettante a decorrere dall’anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell’articolo 1, è evidenziato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli aventi diritto di cui all’articolo 1 del presente decreto relativamente all’ammontare della detrazione spettante per il 2007 nonché relativamente a quella spettante a decorrere dall’anno 2008 non riconosciuta, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
3. L’ammontare della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-sexies del TUIR evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d’imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.