L'operazione di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, previsto dalla legge finanziaria 2006, si considera perfezionato al momento del versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva purchè sia versato nei termini e nell'ammontare previsto dalla norma.
Il mancato versamento delle rate successive può essere sanato tramite ravvedimento operoso, non determinando il ritardato pagamento la decadenza dal beneficio del versamento dell'imposta sostitutiva.
Risoluzione 55 del 20/02/2008
Oggetto:
Istanza di interpello – Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione – Articolo 1, commi 472 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – ALFA Srl unipersonale
Testo:
Con l'istanza di interpello in esame e' stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA Srl unipersonale (di seguito, in breve, la "Societa'") ha effettuato, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, la rivalutazione dei beni strumentali ai sensi dell'articolo 1 commi 469 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), versando nei termini previsti dalla norma la relativa imposta sostitutiva.
Oltre al versamento della predetta imposta, il contribuente ha versato regolarmente la prima rata dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 472 della legge finanziaria 2006 per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione mentre, a causa di difficolta' finanziarie, non ha effettuato il versamento della seconda rata.
Cio' premesso, l'istante chiede di conoscere quale siano gli effetti del mancato versamento – entro il termine previsto nel comma 472 – della seconda rata dell'imposta sostitutiva.
Soluzione interpretativa prospettata
La societa' ritiene che il mancato versamento della seconda rata entro il termine previsto dalla norma non comporta la decadenza dai benefici dell'affrancamento. Il versamento tardivo della seconda rata puo' essere effettuato, a parere del contribuente, beneficiando dell'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472.
Parere dell'Agenzia
Il comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha previsto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni dell'impresa, consentendo tale operazione con riferimento ai beni risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004. La rivalutazione doveva essere effettuata nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2004 (ossia nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) mentre l'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio, doveva essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita (ossia il 20 giugno 2006 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
In contropartita della rivalutazione doveva essere imputata al capitale o accantonata in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione operata, per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell'imposta sostitutiva (articolo 13, comma 1 della legge n. 342 del 2000). In relazione al predetto saldo attivo di rivalutazione, il successivo comma 472 ha previsto la possibilita' di procedere al suo affrancamento versando un'imposta sostitutiva del 7 per cento sul saldo attivo a lordo dell'imposta sostitutiva. Lo stesso comma 472 ha stabilito che "l'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008".
Al riguardo, la circolare del 13 febbraio 2006, n. 6/E (in risposta al quesito 6.3) ha riconosciuto la possibilita' di effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo di rivalutazione anche anticipatamente in un'unica soluzione, poiche' – precisa la circolare – con il termine "obbligatoriamente" si e' voluto precisare che non e' possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste.
Si precisa, inoltre, che con la locuzione "obbligatoriamente" il legislatore ha voluto legare al versamento dell'imposta sostitutiva il riconoscimento dell'operazione di affrancamento del saldo attivo.
Nei casi in cui si effettui il versamento in un'unica soluzione, quindi, il versamento dell'imposta sostitutiva nel termine previsto dalla norma per il pagamento della prima rata rappresenta il momento in cui si perfeziona l'operazione di affrancamento del predetto saldo attivo.
Qualora il contribuente decida di rateizzare in tre rate annuali il versamento dell'imposta sostitutiva, si ritiene che l'operazione di affrancamento si perfezioni con il versamento, entro il termine previsto nel medesimo comma 472, della prima rata dell'imposta sostitutiva. Il regolare versamento della prima rata per un importo almeno pari alla misura percentuale prevista, infatti, e' sufficiente a individuare l'effettiva volonta' del contribuente di voler procedere all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
Ne deriva che il versamento della prima rata nei termini e nella percentuale minima prevista dalla norma perfeziona l'operazione di affrancamento, operazione che non viene meno nell'ipotesi di mancato versamento delle rate successive.
Coerente con tale impostazione e' la circolare del 4 agosto 2004, n. 35 con la quale e' stato precisato, con riferimento alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, che il versamento della prima rata nei termini di legge e l'omissione dei successivi versamenti non fa venir meno l'utilizzo del valore rideterminato ma comporta l'iscrizione a ruolo degli importi non versati.
Cio' considerato, si ritiene che la Societa' – avendo regolarmente versato la prima rata dell'imposta sostitutiva – potra' comunque fruire degli effetti fiscali dell'operazione di affrancamento di cui al citato comma 472 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.
Resta inteso che gli importi delle rate successive alla prima non versate sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e che, per gli importi non versati, il contribuente potra' avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto "ravvedimento operoso").
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.