Si ha la decadenza dalle agevolazioni fiscali in materia di "azionariato popolare ai dipendenti" , Art. 51 TUIR, non solo quando le azioni vengono cedute dai dipendenti alla società emittente, ma anche quando le azioni sono cedute alla società che controlla la società emittente, nel caso specifico la cessione avviene ad una società che incorporerà l'emittente attraverso una fusione per incorporazione.

Risoluzione n. 5 del 4 gennaio 2008 

Oggetto: Trattamento fiscale dei piani di stock option – Riacquisto delle azioni da parte della societa' emittente – Art. 51, comma 2, lett. g) del TUIR (Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo: Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 51, comma 2, lettera g) del D.P.R. n. 917 del 1986, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Nel corso del 2006, la Banca ALFA S.p.A. (di seguito ALFA), e' stata oggetto di una offerta pubblica di acquisto da parte della societa' BETA S.A. (di seguito BETA). L'operazione ha coinvolto tutti i soci di ALFA, compresi i dipendenti titolari di azioni ricevute nell'ambito dei piani di azionariato diffuso, individuati dall'articolo 51, comma 2, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917 (TUIR). Tali dipendenti hanno aderito all'OPA mediante la sottoscrizione di un accordo con la BETA, in base al quale si sono impegnati a cedere alla medesima societa' le azioni ALFA da loro detenute, una volta decorso il periodo triennale di detenzione previsto dalla disposizione fiscale sopra citata. Viene precisato dall'istante che entro la fine dell'esercizio in corso, ALFA sara' fusa per incorporazione dalla controllante BETA, con permanenza in Italia dell'attivita' bancaria italiana. A seguito della fusione, i dipendenti che detengono le azioni ALFA, riceveranno in cambio azioni BETA. Tale operazione determina alcuni effetti rilevanti dal punto di vista fiscale ed in particolare:

– alla data di fusione il rapporto di cambio tra le azioni, sulla base di un prefissato rapporto di cambio, non consentira' di avere un numero intero di azioni BETA e pertanto le medesime azioni sulle quali insisteranno diritti frazionari, saranno cedute sul mercato con il conseguente incasso da parte dei dipendenti della corrispondente somma in denaro;

– allo scadere del periodo triennale concordato tra le parti, BETA procedera' al riacquisto delle proprie azioni dai dipendenti.

Sulla base di quanto premesso, la societa' istante chiede di conoscere:

1. se l'importo in denaro ricevuto dai dipendenti nel corso del triennio per effetto del rapporto di concambio faccia venir meno, nei limiti dell'importo ricevuto, il regime fiscale di esenzione, con conseguente applicazione delle ordinarie ritenute alla fonte e contribuzione previdenziale;

2. la modalita' di determinazione dell'eventuale plusvalenza realizzata dai dipendenti a seguito della monetizzazione dei predetti diritti frazionari;

3. se il riacquisto di azioni proprie da parte di BETA, decorso il periodo triennale, faccia venir meno il beneficio fiscale originariamente riconosciuto ai dipendenti in sede di assegnazione di azioni da parte di ALFA, con la conseguente applicazione delle ordinarie ritenute alla fonte e dell'ordinaria contribuzione previdenziale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento ai primi due quesiti, la societa' istante ritiene che la parziale monetizzazione dei diritti frazionari nel corso del periodo di detenzione triennale non faccia venir meno il regime fiscale di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR. La determinazione deriva dalla circostanza che l'incasso di tale importo e' la diretta conseguenza dell'operazione di fusione e dell'impossibilita' di assegnare, al momento del concambio, frazioni di azioni. In mancanza di una specifica volonta' sia da parte dei dipendenti, sia della societa' emittente le azioni, appare evidente, a parere dell'istante, che tale monetizzazione non rappresenta lo strumento per attribuire redditi da lavoro dipendente in esenzione di imposte e contributi. In mancanza di una finalita' elusiva, pertanto, ALFA ritiene di non dover operare ritenute alla fonte sulle predette somme. Conseguentemente l'importo incassato dai dipendenti dovrebbe determinare la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni vincolate assegnate da BETA a seguito della fusione. Con riferimento al terzo quesito, concernente il riacquisto di azioni proprie da parte di BETA allo scadere del vincolo triennale di detenzione, la societa' istante ritiene che tale operazione non comporti il venir meno del beneficio fiscale, cosi' come disposto dall'articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR, in quanto il vincolo temporale contenuto nella citata disposizione normativa va riferito non solo all'ipotesi in cui le medesime azioni siano cedute a terzi, ma anche nel caso in cui siano riacquistate dalla societa' emittente ovvero dal datore di lavoro. In ordine alla sussistenza dei presupposti dell'agevolazione prevista al citato articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR, la societa' istante, con successiva comunicazione pervenuta in data…. 2007, ha evidenziato che nella fattispecie non e' configurabile l'ipotesi della cessione delle partecipazioni sottoscritte dai dipendenti a favore del datore di lavoro (societa' emittente). Anche a voler ritenere che la cessione delle azioni a favore dell'emittente, benche' effettuata dopo il triennio, comporta la revoca del beneficio fiscale, tale conseguenza – afferma l'istante – non puo' verificarsi nel caso di specie, ove si consideri che i dipendenti di ALFA, alla data della sottoscrizione della futura cessione delle azioni in loro possesso al gruppo BETA, non potevano essere a conoscenza della prospettiva di fusione con ALFA. In virtu' di tale presupposto, la societa' ritiene di non dover assoggettare a tassazione quale reddito da lavoro dipendente le somme percepite dai lavoratori al momento della cessione delle azioni.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR, che disciplina il cosiddetto "azionariato popolare", prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente "il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione."

La disposizione agevolativa, in sostanza, impone al dipendente assegnatario delle azioni un vincolo temporale con la finalita' di escludere che l'operazione di azionariato popolare sia realizzata al solo fine di sottrarre a tassazione progressiva una parte di cio' che in realta' e' retribuzione. Il divieto di cedere le azioni oggetto di agevolazioni al datore di lavoro o alla societa' emittente assolve tra l'altro alla funzione di impedire eventuali accordi tra le parti che snaturerebbero le finalita' dell'agevolazione. In questi termini l'Agenzia delle Entrate si e' gia' espressa con risoluzione n. 118/E del 12 agosto 2005, laddove e' stato affermato che qualora le azioni siano cedute prima del termine del triennio, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione, quale compenso in natura di lavoro dipendente. Un analogo recupero a tassazione e' previsto nel caso di riacquisto da parte del datore di lavoro e della societa' emittente a prescindere dal periodo di possesso. E' stato pertanto ribadito che la condizione del vincolo triennale di detenzione, cosi' come disposto dall'articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR, debba essere riferito esclusivamente all'ipotesi in cui le azioni siano cedute a terzi, mentre in nessun caso spetta l'agevolazione nell'ipotesi in cui le medesime azioni siano riacquistate dalla societa' emittente ovvero dal datore di lavoro. Ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera g) e 2-bis del richiamato articolo 51 del Tuir, occorre altresi' evidenziare che il trattamento riferito alle azioni emesse dall'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro e' esteso anche alle azioni emesse da societa' che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. Con la conseguenza che la revoca dell'agevolazione si ha non solo nell'ipotesi di cessione a favore della societa' emittente, ma anche di cessione delle azioni oggetto di agevolazione a favore della societa' che abbia, tra l'altro, il controllo della societa' emittente. Per completezza di trattazione occorre precisare che nella risoluzione n. 118 del 2005, richiamata dall'istante, proprio con riferimento ai piani di azionariato popolare, la cessione delle azioni prima del triennio veniva riconosciuta come non pregiudizievole al fine di beneficiare del particolare regime di favore in quanto effettuata in ottemperanza ad un preciso obbligo di legge (in quel caso la societa' cessionaria aveva esercitato il diritto, attribuito dalla legge olandese, di effettuare il c.d. sqeeze out in vista del delisting). Analoghe circostanze non sono rinvenibili nella fattispecie rappresentata dall'istante, dal momento che i dipendenti di ALFA hanno volontariamente ritenuto opportuno aderire all'OPA lanciata da BETA mediante la sottoscrizione di un accordo in base al quale si sono impegnati a cedere le azioni in loro possesso, sia pur una volta decorso il termine triennale. E' pertanto ravvisabile, in tal caso, una manifestazione di volonta' da parte dei dipendenti i quali, non vincolati da alcun obbligo di legge, hanno sottoscritto un accordo per monetizzare i titoli in loro possesso attraverso la cessione dei medesimi alla societa' BETA. Nel caso di specie occorre rilevare che i dipendenti risulteranno assegnatari di azioni della societa' emittente BETA, ricevute in concambio delle azioni ALFA gia' in loro possesso. In tale contesto risulta plausibile – come sostiene la societa' istante – che i dipendenti alla data della sottoscrizione dell'accordo non fossero a conoscenza delle prospettive della futura fusione tra le due societa', quale operazione straordinaria riconducibile alla volonta' delle parti (sopravvenuta rispetto al momento dell'accordo) di modificare gli assetti societari dettata da criteri di opportunita' aziendale e strategie di mercato. La mancata conoscenza da parte dei dipendenti della futura fusione di per se' non legittima l'esclusione del beneficio fiscale nel presupposto della identita' soggettiva tra la societa' che ha emesso la partecipazione e quella che la ha acquistata. Occorre tuttavia considerare che l'OPA lanciata dalla banca BETA non poteva che essere finalizzata ad assumere il controllo di ALFA. Al momento della stipula dell'accordo, invero, era noto ai dipendenti che l'OPA lanciata dalla banca BETA risultava chiaramente finalizzata ad assumere il controllo di ALFA e che il medesimo accordo, di per se' funzionale all'acquisizione del predetto controllo, preludeva alla cessione definitiva della partecipazione nel successivo momento in cui la controparte si presenta come soggetto che esercita il controllo della ALFA. Il che realizza obiettivamente la condizione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g) e 2-bis del Tuir, che comporta la revoca dell'agevolazione anche in caso di cessione delle azioni ad una societa' che controlla la societa' emittente. La cessione delle azioni nel caso di specie, come ribadito dalla risoluzione n. 118/E del 2005, determina pertanto, al momento della vendita dei titoli con le modalita' prospettate dall'interpellante, l'assoggettamento a tassazione quale reddito da lavoro dipendente dell'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto delle azioni. Sulla base delle suesposte considerazioni si ritiene, infine, che anche per le somme in danaro corrisposte ai dipendenti al momento della cessione dei diritti frazionari avvenuta nel corso del periodo di detenzione triennale, nei limiti dell'importo ricevuto, siano applicabili le ordinarie ritenute alla fonte quale reddito di lavoro dipendente.

Sull'argomento si veda anche Art. 51 TUIR – "Azionariato popolare"

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