Laddove, in base alla normativa regionale la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) non è obbligatoria, il contribuente puo' redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore.

Fonte: www.agenziaentrate.it

 

Risoluzione del 12/11/2007 n. 325

 

Testo:

Con la nota del 28 settembre 2007 Codesta Direzione regionale ha esposto un quesito concernente gli adempimenti da porre in essere al fine di fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, la Direzione istante ha chiesto di conoscere se, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale in esame, sia possibile sostituire la DIA con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA, (ossia alla dichiarazione di inizio attivita'). Nel caso concreto prospettato dalla Direzione istante, infatti, la normativa edilizia della Regione Umbria, ed, in particolare, la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004, non prevede l'obbligo della DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti essenzialmente nella realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici. Al riguardo, si fa presente che, in linea generale, per poter fruire della detrazione del 36%, e' necessario inviare prima dell'avvio dei lavori, con raccomandata, la apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Alla comunicazione deve essere, tra l'altro, allegata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia. Dal tenore della richiamata disposizione emerge che il predetto obbligo di allegazione non opera nelle ipotesi in cui la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia. Peraltro, e' opportuno precisare che l'Amministrazione puo' effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell'agevolazione in esame. In particolare, l'Amministrazione finanziaria puo' verificare la consistenza degli interventi realizzati per accertare che i medesimi rientrino tra quelli agevolabili (per quanto concerne i lavori eseguiti su singole unita' immobiliari, deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia). In relazione all'eventualita' di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, nella fattispecie in esame, e nelle altre analoghe, il contribuente puo' redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore. Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' il contribuente potra' evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (coincidente, nel caso di specie, con la legge regionale n. 1 del 28 febbraio 2004).