Il meccanismo del reverse charge, non si applica a quegli operatori che svolgono attività accessorie riconducibili a quelle del settore immobiliare, al fine di conseguire lo svolgimento dell'attività principale che non è riconducibile alla lettera F del codice ATECOFIN 2004.

 

Nel caso di specie la risoluzione 347/E ha rilevato che:

 

–  l'attività principale svolta dall'operatore è quella di "fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici", non compresa nel settore immobiliare

 

– l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile si applica solo qualora  sia all'appaltatore principale che il subappaltatore svolgano attività riconducibili al settore immobiliare.

 

E' stata dunque esclusa nel caso specifico l'applicazione del reverse charge e l'indicazione in fattura dell'iva nei modi ordinari.

Oggetto:

Istanza di interpello – ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA SRL
Interpretazione dell'art. 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972

Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La "ALFA S.r.l." ha ad oggetto "l'esercizio, sia direttamente che indirettamente, sia per conto proprio che di terzi, di attivita' di studio, commercializzazione, produzione, messa in esercizio e manutenzione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica e relative attrezzature, ivi inclusi i componenti e la tecnologia ad essi collegati".
La Societa' si identifica con il codice 29.12.0 della tabella Atecofin 2004 che corrisponde all'attivita' di "fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici".
In data 30 settembre 2005, la stessa ha stipulato, in qualita' di appaltatore, un contratto di appalto con la Societa' "GAMMA S.r.l." per la fornitura e posa in opera di nr. 24 aerogeneratori, Modello ALFA, fabbricati da altre societa' del Gruppo ALFA e commercializzati dalla Societa' istante.
Oltre alla suddetta cessione, il contratto di appalto prevede l'istallazione, il collaudo e al messa in servizio di tali aerogeneratori in localita' …..
L'importo complessivo dell'appalto e' di Euro 67.437.650 (IVA esclusa),
cosi' suddiviso:
– Euro 52.354.800 per la fornitura delle macchine di produzione del Gruppo ALFA;
– Euro 11.846.000 per la realizzazione delle opere civili;
– Euro 3.236.850 per la realizzazione delle opere elettriche.
Il contratto d'appalto prevede espressamente che "ALFA S.r.l." possa subappaltare, mantenendone la responsabilita', una o piu' attivita' previste nel contratto, ivi compresa la realizzazione delle opere elettriche e dei lavori civili relativi alla costruzione del parco eolico (strade, piazzole, lavori civili per la sottostazione, fondazioni delle torri di sostegno delle
turbine eoliche etc.).
In esecuzione di tale facolta', ALFA S.r.l. ha stipulato in data 15 maggio 2006, un contratto di subappalto con la societa' "OMEGA S.p.a." per la realizzazione di alcuni dei suddetti lavori.
Inoltre, in data 6 aprile 2006, la "ALFA S.r.l." stipulava un contratto di subfornitura con la "DELTA S.p.a." per la fornitura con posa in opera della sottostazione, completa di tutte le apparecchiature e di tutto quanto
necessario per la connessione elettrica del Parco Eolico.
Tanto rappresentato la "ALFA S.r.l.", alla luce delle novita' fiscali introdotte dalla finanziaria 2007 in tema di subappalto nel settore dell'edilizia, chiede se alla fattispecie descritta nell'istanza sia applicabile il meccanismo del c.d. "reverse charge", cosi' come disciplinato dall'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere della "ALFA S.r.l." la fatturazione dei corrispettivi previsti per il contratto di subappalto con la societa' " OMEGA S.p.a." e di subfornitura con la societa' "DELTA S.p.a.", deve avvenire con l'applicazione dell'IVA nei termini ordinari, non potendo trovare attuazione il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972.
Infatti, l'attivita' svolta dalla ALFA S.r.l. non rientrerebbe nel novero delle attivita' che possono essere ricondotte al settore dell'edilizia, e che le opere edili e le opere elettriche costituiscono lavori accessori alla
realizzazione e messa in esercizio dell'impianto eolico.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ha esteso il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge), previsto dall'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 anche "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
L'applicazione del meccanismo e' stata sospesa fino al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).
Le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 29 dicembre 2006 e n. 11 del 16 febbraio 2007, con riferimento al requisito dell'appartenenza dei soggetti interessati al settore edile, hanno precisato che un soggetto deve ritenersi operante in questo settore qualora le prestazioni da esso rese siano riconducibili alle categorie di attivita' elencate nella Sezione F
della Tabella Atecofin 2004. Tale condizione, come chiarito nei richiamati documenti di prassi, deve riferirsi sia all'appaltatore principale che al subappaltatore.
La circostanza che anche l'appaltatore principale debba realizzare, nel caso concreto, prestazioni riconducibili alle attivita' di cui alla Sezione F, consente di circoscrivere l'ambito di applicazione del reverse charge al solo settore immobiliare, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 la quale mediante l'inserimento di una nuova lettera c) al paragrafo 2 dell'articolo 21 della Direttiva 1977/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (trasfusa nella Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006) ha riconosciuto agli Stati
membri la possibilita' di designare come debitore d'imposta, in luogo del cedente o prestatore, il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare.

Da quanto emerge dall'istanza di interpello, ALFA S.r.l. non risulta essere un soggetto operante nel campo dell'edilizia, bensi' in quello della fabbricazione di macchine per la produzione di energia.
Infatti, in base a quanto dichiarato, la stessa commercializza aerogeneratori per la produzione di energia eolica ed e' identificata con il codice ……. (Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici).
Per queste ragioni, la scrivente ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti previsti per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse-charge) e, pertanto, le fatture emesse dai soggetti sub appaltatori (e sub fornitori) nei confronti della societa' ALFA S.r.l., dovranno essere assoggettate alle regole ordinarie previste per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

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