Le agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica sono applicabili anche alle imprese per i loro beni strumentali. L'applicazione della detrazione del 55% è esclusa  qualora tali interventi vengano operati sui beni immobili che per l'impresa costituiscono una merce.

Risoluzione 303 del 15/07/2008

 

Risoluzione 303 del 15/07/2008
Oggetto:
Istanza di Interpello – art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296- detrazione- IRPEF- 55%-
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' stato esposto il seguente
QUESITO
La societa' ALFA, esercente attivita' di costruzione e ristrutturazione edilizia, ha fatto presente di aver acquistato una unita' immobiliare di categoria A4 (abitazione di tipo popolare) quale bene merce che intende ristrutturare, eseguendo anche interventi di riqualificazione energetica previsti dall'art. 1, comma 344, della legge 296 del 2006.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene, in relazione alle spese sostenute per gli interventi in questione, di poter usufruire della detrazione fiscale del 55% prevista dall'art. 1, comma 344, della legge 296 del 2007 per i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici, sostenendo che detto beneficio riguarda anche gli interventi su immobili merce.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), al comma 344, prevede la possibilita' di detrarre dall'IRPEF il 55% delle spese, per alcuni interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sostenute entro il 31 dicembre 2007, termine prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2010, dall'art. 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Si tratta di una detrazione dall'IRPEF, da ripartire in piu' anni, delle spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto medesimo.
Con decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e successive modificazioni sono state definite le modalita' di attuazione dell'agevolazione per quanto riguarda la tipologia degli interventi, i soggetti ammessi alla detrazione e gli adempimenti necessari.
La circolare dell'agenzia delle entrate n. 36 del 31 maggio 2007 ha chiarito inoltre alcuni profili applicativi della normativa in questione.
Per quanto riguarda i soggetti che possono avvalersi della detrazione, l'art. 2 del Decreto citato contempla anche i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
A tale proposito, la circolare n. 36 del 2007, ha precisato che "l'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che e' espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi, quindi, quelli strumentali".
Per quanto concerne invece la possibilita' che la societa' istante possa usufruire dell'agevolazione in questione per interventi su immobili merce si osserva quanto segue.
Sono considerati immobili merce quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
Per la societa' istante, esercente l'attivita' di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, gli immobili oggetto del quesito rappresentano l'oggetto dell'attivita' esercitata e non cespiti strumentali. In relazione a cio' si ritiene che le spese relative alla esecuzione degli interventi su detti immobili, oggetto del quesito, non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55%.
La normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in questione e' finalizzata, infatti, a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un'interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio.
L'agevolazione non puo' quindi riguardare vicende del tipo prospettato dall'istante che, riguardando esclusivamente determinati operatori economici (imprese del settore edilizio) in relazione ai beni oggetto dell'attivita' esercitata, comportano, a favore di questi soggetti, ulteriori specifici vantaggi non rispondenti allo scopo perseguito dalla legge che e' quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni.
Nel ricostruire la volonta' del legislatore appare significativo aver riguardo alla disciplina in materia di detrazione (attualmente) del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, mediante una specifica disposizione (art. 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), e' stata estesa agli interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile ristrutturato; in questo caso peraltro la detrazione spetta secondo specifiche modalita' all'acquirente dell'immobile.
La mancanza di analoga disposizione, in materia di detrazione per gli interventi di recupero energetico, e' un altro elemento che, valutato in combinazione con le risultanze della relazione tecnica di stima delle spese sostenibili per la norma agevolativa in esame, induce a ritenere che l'agevolazione del 55%, nel silenzio della legge, non sia estensibile anche agli interventi sui beni merce nel senso prospettato dall'interpellante.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformita'.

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