Le spese di connessione rimborsate ai  "telelavoratori" per il costo del collegamento telematico all'azienda  sono esclusi dalla tassazione Irpef.

Così si è espressa la risoluzione  n. 357 del 7/12/2007, che ha classificato il rimborso delle spese del collegamento telematico, non come rimborsi di natura risarcitoria, bensì come spese anticipate dal lavoratore, nell'interesse del datore di lavoro.

 

L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate fa riferimento a quanto enunciato nella circolare n. 326 del 23 dicembre del 1997, che  commentando l'articolo 48 del vecchio TUIR, ora 51, escludeva da imposizione "quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, eccetera;"

Risoluzione 7/12/2007 n. 357 

Oggetto:

Istanza di Interpello – Istituto Nazionale … – IRPEF – telelavoro – rimborso spese telefoniche – Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Testo:

QUESITO

L'istituto nazionale … ha fatto presente che dal mese di settembre dell'anno 2006 sta conducendo una sperimentazione di telelavoro con 11 dipendenti che svolgono per alcuni giorni a settimana attivita' lavorativa presso il proprio domicilio. Sulla base dell'art. 6 dell'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l'Istituto ha infatti concordato con le OO.SS. che "in attesa di una apposita regolamentazione, in sede di contrattazione integrativa, al personale che partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate le spese documentate ed in particolare i costi dei collegamenti telefonici". L'accordo prevede che dette somme abbiano natura risarcitoria a tutti gli effetti e non saranno utili ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso l'eventuale trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 c.c." L'istante in relazione a tale fattispecie ha chiesto di conoscere se i rimborsi delle spese documentate sostenute dal lavoratore per l'attivita' svolta in telelavoro siano da considerare o meno redditi di lavoro dipendente e quindi siano da assoggettare o meno a contribuzioni ed alle ritenute fiscali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che i rimborsi dei costi telefonici a favore dei telelavoratori hanno natura risarcitoria e non retributiva, conseguentemente non vanno assoggettate alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali. A sostegno di quanto esposto l'istante richiama alcune pronunce della Corte di cassazione (Cass 9107/2002; n. 5081/1999; 4082/1996) in tema di imposte sui redditi secondo cui non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considersi di natura retributiva e percio' assoggettabile a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni previste dalla legge in materia. Secondo le citate pronunce assumono funzione risarcitoria e non retributiva le somme corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalita' della prestazione lavorativa tali da rendere l'incarico in questione depauperativi rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzioni in relazione ad incombenze diverse, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa all'applicazione del principio nella modalita' del rimborso- di tipo forfetario, anziche' a pie' di lista- quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente effettivamente rese".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La questione prospettata riguarda la possibilita' che le somme documentate relative ai costi dei collegamenti telefonici che vengono rimborsate al telelavoratore dall'Istituto istante siano escluse da tassazione come redditi di lavoro dipendente, ai fini IRPEF, sulla base della pretesa natura risarcitoria delle stesse. Al riguardo si fa presente che l'art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito TUIR) stabilisce che il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Detta disposizione enuncia il principio di generale tassazione di tutte le somme e i valori erogati al dipendente, fatte salve specifiche tipologie di reddito espressamente escluse in tutto o in parte da imposizione dalla normativa in materia. In relazione a cio' si fa presente che la circolare n. 326 del 1997 ha precisato che alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 del TUIR, concorrono i rimborsi spese, con esclusione soltanto di quanto disposto per le trasferte e dei trasferimenti nella medesima disposizione e dei rimborsi relativi a spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa. In tale contesto, si ritiene che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici in questione non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attivita' lavorativa. Sulla base dell'art. 6 dell'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l'Istituto ha infatti concordato con le OO.SS. che "in attesa di una apposita regolamentazione, in sede di contrattazione integrativa, al personale che partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate le spese documentate ed in particolare i costi dei collegamenti telefonici". Ricorre quindi l'ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente. Per le ragioni esposte ai rimborsi in questione non vanno applicate da parte del sostituto le relative ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.