11 APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA TONNAGE TAX
11.1 Gruppo di imprese – Assenza di requisiti oggettivi in capo ad una di esse
D. Si chiede conferma che, se nell’ambito di un gruppo, in capo ad una società non ricorrono i presupposti per l’accesso al regime di tonnage tax per mancanza di uno dei requisiti oggettivi previsti dall’articolo 155 del TUIR – in quanto, già dall’inizio del periodo d’imposta, la stessa pone in essere una attività di locazione a scafo nudo oltre i limiti stabiliti nel 1° comma dell’articolo157 – non viene pregiudicata la possibilità di fruizione del beneficio da parte delle altre società del gruppo, in capo alle quali sussistano invece i predetti requisiti oggettivi
R. Se la controllante non ha i requisiti oggettivi di cui all’articolo 155, commi 1 e 2, del TUIR, può esercitare l’opzione per la tonnage tax a favore delle altre società del gruppo. Si tratta di un mero adempimento formale che in quanto tale ha nei confronti della controllante valore di semplice comunicazione. La tonnage produrrà effetti solo nei confronti delle sue controllate. Viceversa, nel caso in cui la controllante in possesso dei requisiti dell’articolo 155, non rispetti il requisito oggettivo – citato nel quesito – di cui all’articolo 157, comma 1, del TUIR, e cioè si trovi nella condizione di aver locato a scafo nudo “… oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unità, al cinquanta per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale”, tale circostanza impedisce l’esercizio dell’opzione da parte delle altre società del gruppo. Infatti, ai sensi del richiamato articolo 157, l’opzione per la tonnage tax “non può essere esercitata e se esercitata viene meno” qualora una società si trovi nella condizione descritta al paragrafo precedente. Nel caso di un gruppo di imprese in tonnage tax, l’articolo 7, comma 4, del decreto attuativo 23 giugno 2005 prevede che il mancato rispetto da parte di una esse del requisito in commento “… determina la perdita di efficacia dell’opzione, con effetto dal periodo d’imposta in corso, per tutte le società del gruppo”. Dato che il mancato rispetto del requisito di cui all’articolo 157, comma 1, del TUIR è causa di decadenza dalla tonnage per tutto il gruppo, va da sé che il possesso di questo requisito da parte di tutte le società del gruppo è condizione indispensabile di accesso al regime in commento.
11.2 Rapporto tra tonnage tax e consolidato fiscale
D. Ferma restando la non cumulabilità in capo allo stesso soggetto dei regimi di tonnage tax e consolidato fiscale ai sensi dell’articolo 160, 1° comma del TUIR, si chiede conferma della compatibilità, all’interno di un gruppo, di società in tonnage tax (la cui opzione è trasmessa all’Agenzia dalla società controllante) con altre in consolidato fiscale, compresa la controllante, per le quali ovviamente non ricorrono i presupposti per l’adesione al regime di tonnage tax.
R. Il regime di consolidato fiscale in essere tra la controllante e alcune società del gruppo, prive dei requisiti per l’accesso alla tonnage tax, non si interrompe nel caso in cui la controllante medesima (anch’essa priva dei requisiti per l’accesso alla tonnage tax) comunichi anche l’opzione per la tonnage tax riferita ad altre società del gruppo (diverse da quelle partecipanti al consolidato) in possesso dei relativi requisiti.
Fonte: circolare 12/2008