Riportiamo il quesito che ci è stato posto recentemente e che tratta una convinzione molto diffusa e solo parzialmente corretta. Leggiamo cosa ci è stato scritto e sotto commentiamo: “sono un redattore web con esperienza pluriennale nella produzione di contenuti originali, per testate online e aziende. Da anni svolgo la mia attività avvalendomi del regime fiscale della cessione dei diritti d’autore, e – quindi – senza obbligo di partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il mio lavoro si fonda sulla creazione di opere dell’ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d’autore.
Vi contatto perché mi è stato recentemente proposto un nuovo incarico da parte di una società con sede a Dubai, che richiede la realizzazione di contenuti inediti per il web. La proposta, tuttavia, includerebbe un contratto di consulenza e non una cessione dei diritti, e per questo motivo desidero saperne un po’ di più.
In base alle informazioni di cui dispongo, ritengo che un contratto di consulenza, di natura prestazionale e non autoriale, implichi necessariamente apertura di partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata INPS. Si tratta però di un percorso che vorrei evitare, poiché desidero continuare a operare nel regime della cessione dei diritti, che è sempre stato coerente con la mia attività e adeguato al tipo di prestazioni che svolgo.
Vi chiedo quindi se sia possibile modificare o riformulare integralmente il contratto, in modo che risulti perfettamente aderente alla disciplina della cessione del diritto d’autore, evitando così eventuali contestazioni future da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di mancati versamenti di IVA o contributi previdenziali.
A mio avviso, considerato che la società di Dubai richiede semplicemente contenuti web scritti e originali – e che quindi la natura dell’attività rimane quella tipica della creazione di opere dell’ingegno – l’impostazione contrattuale basata sulla cessione dei diritti sarebbe non solo legittima, ma anche pienamente coerente. Vi chiedo quindi conferma se tale interpretazione possa ritenersi corretta e prudente dal punto di vista fiscale.
Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione e in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.”
La domanda che ci è stata posta contiene delle considerazioni di carattere fiscale in parte corrette sulla cessione del diritto d’autore. Qui di seguito vediamo cosa è corretto e cosa non è corretto da un punto di vista fiscale. E’ certamente corretto che la cessione del diritto d’autore in Italia prevede una normativa, certamente più favorevole al contribuente consentendo la percezione di questi diritti d’autore senza dover aprire partita iva e senza alcun obbligo di pagamento di contributi.
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Quando si applica il trattamento fiscale del diritto d’autore?
Tutte le volte che un testo frutto della creatività, dell’ingegno con caratteristiche anche di unicità viene rappresentato in un testo scritto, quale un articolo, un racconto o un libro. Il caso per eccellenza in cui questo tipo di tassazione viene applicato è quello dello scrittore, il quale elabora un romanzo e poi cede i diritti di sfruttamento economico dell’opera alla casa editrice. la casa editrice eroga poi allo scrittore i compensi denominati appunto “diritti d’autore”. Resta da valutare se questa particolare modalità di tassare i compensi ricevuti possa essere applicata anche al caso in cui i testi da scrivere sono commissionati ma con annesse indicazioni circa il tema da trattare, la lunghezza del testo, indicazioni sui toni del contenuto, etc. etc. In altre parole qualora le indicazioni sul testo scritto da produrre si fanno via via più stringenti viene meno la componente della creatività ed emerge in realtà una differente attività professionale di creazione di testi su commissione.
La domanda a cui deve rispondere chi intende usufruire della tassazione del compenso come diritto d’autore è: in cosa differisce l’attività dell’autore che percepisce un reddito da diritto d’autore, da una attività di un professionista che scrive testi su commissione con tanto di partita iva?
La scrittura di testi, che hanno finalità pubblicitaria, può ben essere ricompresa, se svolta abitualmente e con professionalità, nell’attività di copywriter oppure nella consulenza commerciale o anche in generale nella consulenza alle imprese.
E’ chiaro che laddove chi acquista i nostri testi, ha un potere di veto sul contenuto degli stessi, e può richiedere correzioni o aggiustamenti finisce per sminuire la parte creativa e di unicità che l’applicazione della cessione del diritto d’autore richiede.
In sintesi l’applicazione della tassazione secondo le norme del diritto d’autore andrebbe rivisto a seguito di una analisi su come concretamente chi ci pone la domanda svolge la sua attività. Certamente è da valutare se sia prudente svolgere una attività, che come descritta appare professionale, senza l’apertura della partita iva.
La correzione del contratto
Certamente il contratto tra le parti deve rispecchiare l’attività che viene svolta effettivamente e quindi un contratto dove NON viene svolta una attività di consulenza, deve essere riscritto sulla base delle effettive prestazioni richieste e svolte. Quindi sicuramente può contattare la società e proporre una revisione dello stesso. Molto dipende dalla società committente, che per ragioni giuridiche, fiscali o semplicemente pratiche potrebbe non voler apportare alcuna modifica al contratto.
La convenzione sulla doppia imposizione Italia – Emirati Arabi Uniti
A valle o a monte di tutte le considerazioni da fare, occorre verificare se e in che modo un differente inquadramento della prestazione svolta dal soggetto italiano nei confronti della società emiratina possa influire sulla tassazione delle prestazioni.
Un quadro completo che affronti tutti i temi che qui abbiamo accennato in modo approfondito in consulenza con un caso molto simile a quello prospettato andando a verificare il corretto trattamento fiscale.
Se anche tu vuoi prenotare una consulenza qui trovi il link https://calendly.com/legalefiscale/consulenza-diretta.