L'art. 29 del D.L. 1 ottobre 2007 convertito con la Legge 29 novembre 2007 n. 222, cosidetto "Collegato fiscale", alla finanziaria 2008 dispone che il consiglio di amministrazione della Fondazione Onaosi ridetermini l'importo del contributo da versare da parte dei soggetti obbligati tenendo in considerazione l'anzianità contributiva e il livello della retribuzione di base. Il disposto si è reso necessario per garantire la continuità della contribuzione, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che in buona sostanza aveva dichiarato l'illeggitimità costituzionale delle norme attraverso cui erano deliberate le modalità di contribuzione da parte dei soggetti obbligati (tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari).
1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l’individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.