La legge di stabilità mette nero su bianco una definizione di autonoma organizzazione ai fini irap dedicata ai medici che svolgono la loro attività attraverso specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere. Il fine è di escludere da IRAP i medici qualora il loro reddito derivi per più del 75% da attività in convenzione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Si configura comunque “autonoma organizzazione” qualora il servizio venga fornito con standard che eccedano il minimo previsto dalla convenzione. Sul punto si osserva che la presenza di un dipendente è stato talvolta indicato come segnale della presenza di autonoma organizzazione e talvolta è stato considerato irrilevante ai fini dell’assoggettamento a IRAP.
Di seguito il comme 125 della legge di stabilità:
125. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concernente il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale».