Le spese sostenute per le prestazioni professionali del Massofisioterapista sono detraibili solo se il professionista ha conseguito il titolo entro il 17 marzo 1999 attraverso il percorso di formazione triennale.
Ecco il testo della circolare che non trova d’accordo i Massofisioterapisti i quali stanno valutando (secondo il sindacato di categoria http://www.simmas.it/wp/2017/04/10/massofisioterapisti-e-detraibilita-spese/) le azioni legali da intraprendere.
Estratto della circolare 7 del 4 aprile 2017
“Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia
attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1). Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.”
In realtà l’Agenzia delle Entrate si era già espressa in tal senso nella circolare 24.04.2015 numero 17. In risposta al quesito sotto riportato l’Agenzia si era soffermata dichiarando la detraibilità delle spese sostenute per sedute massofiosioterapiche sono detraibili anche senza prescrizione medica. Di seguito il testo della circolare 2015 che si sofferma sul punto.
Circolare 17 del 24/04/2015
“Domanda: Si chiede se le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999) siano detraibili anche in assenza di prescrizione medica.
R. L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il Ministero della salute, ha precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002.
Riguardo alla detrazione ai fini dell’IRPEF, la scrivente, sempre tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della salute, con circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica.
In base ai chiarimenti sopra forniti, considerata l’equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, la scrivente ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.”
In un comunicato riportato dal Quotidiano Sanità il presidente del SIMMAS a sostengo dell’illeggitimità della discriminazione posta in essere dall’agenzia delle entrate cita:
- Il Consiglio di Stato che nella sentenza n.1105 del 5 marzo 2015 avrebbe chiarito che non deve esserci alcuna discriminazione tra diplomati sulla base della data di termine degli studi;
- Alcune pronunce del TAR a sostegno della tesi dell’equipollenza tra diplomi anche sulla base della legge l. 42/1991 e l. 403/1971.
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