Le cessioni di campioni gratuiti da parte delle aziende beneficiano di una disciplina particolare nell’ambito IVA, che li esclude dal campo di applicazione dell’imposta. Questa eccezione si applica anche se l’IVA sull’acquisto dei beni destinati a diventare campioni è detraibile. La ragione è che i campioni, come ad esempio nel settore dei cosmetici, vengono distribuiti con finalità promozionali, permettendo ai potenziali clienti di testare un prodotto senza che questo arrivi a un consumo finale vero e proprio.
Ad esempio, un’azienda di cosmetici che distribuisce mini-campioni gratuiti di una nuova crema viso sta promuovendo il proprio prodotto. Il costo di questi campioni rientra nelle spese generali dell’azienda e si riflette nel prezzo dei prodotti venduti.
Per evitare abusi, la legge richiede che i campioni siano di modico valore e contrassegnati in modo da renderli chiaramente identificabili come campioni non destinati alla vendita. Gli abusi a cui si fa riferimento riguardano la possibilità che questi campioni gratuiti vengano venduti come prodotti regolari, alterando la concorrenza sul mercato. In pratica, se un campione gratuito non fosse chiaramente identificato come tale, potrebbe essere rivenduto, creando un vantaggio competitivo scorretto per chi lo immette sul mercato.
Ovviamente ciò che interessa l’amministrazione finanziaria è che in questo modo le aziende potrebbero non applicare correttamente l’iva sulle vendite di prodotti mascherate da cessioni gratuite.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessario un contrassegno indelebile per ottenere la possibilità di considerare la cessione del campione gratuito come fuori dal campo di applicazione dell’iva.
La normativa richiede solo che i campioni siano contrassegnati in modo da indicare chiaramente la loro destinazione promozionale e il divieto di vendita, senza specificare come deve avvenire questa marcatura. Un’etichetta rimovibile o un segno grafico che evidenzi la natura promozionale del campione è sufficiente, e se l’etichettatura diretta rischia di alterare le caratteristiche del prodotto, può essere applicata sull’involucro.
La marcatura da applicare sul campione gratuito contiene l’indicazione che si tratta di “campione gratuito” ed è bene che statuisca anche “vietata la vendita”, in modo da chiarire che anche da un punto di vista contrattuale che chi acquisisce tale campione non può rimetterlo in vendita.