I dati obbligatori da indicare in fattura da parte degli psicologi è stato oggetto di diverse domande. Vediamo i dubbi più comuni e le risposte.
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I dati obbligatori nella fattura degli psicologi: la residenza è necessaria?
Recentemente il dottore commercialista che mi segue mi ha fatto notare che in alcune fatture sanitarie non ho messo l’indirizzo di residenza di alcuni pazienti. Veramente è obbligatorio indicare in fattura l’indirizzo di residenza del paziente? Non pensavo fosse necessario perchè il gestionale che uso non lo considera un campo obbligatorio.
Risposta del commercialista degli psicologi
I dati che devono essere obbligatoriamente indicati in fattura, e che con la loro presenza, ci consentono di stabilire se siamo di fronte ad una fattura o a un documento diverso sono previsti dall’articolo 21 del DPR 633/72 che contiene tutte le disposizioni in materia di IVA.
Tra gli elementi obbligatori c’è anche la residenza o domicilio del cessionario o committente che tradotto significa del paziente.
E’ comprensibile che si venga tratti in inganno dai software perchè ci aspettiamo che ci guidino in tutti gli aspetti. Purtroppo per esperienza posso dire che è sempre meglio fare riferimento al commercialista di fiducia in caso di dubbi.
Articolo 21 DPR 633/72…uno stralcio per completezza:
“La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
g-bis) data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (1)
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;…………….”
Come si legge sopra evidenziato al punto E) è proprio la residenza del cessionario o committente, in altre parole la residenza del paziente, nel caso dello psicologo.
E’ certamente comprensibile che si possa essere tratti in inganno dal software, tuttavia è bene ricordare che nulla potrà mai sostituire la consulenza del commercialista degli psicologi.
I dati obbligatori per la fattura dello psicologo: il numero di iscrizione all’albo è necessario?
Una mia paziente mi ha contattato chiedendomi di aggiungere alle fatture che ho emesso per i colloqui psicologici anche il numero di iscrizione all’albo e il distretto di competenza. E’ la prima volta che ricevo questa richiesta, sono obbligata?
Risposta del commercialista degli psicologi
Tra gli elementi da indicare in fattura previsto dalla legge fiscale non c’è l’indicazione del numero di iscrizione all’albo. La richiesta del caf non è corretta, se nella fattura è esplicitato chiaramente che la fattura è emessa da uno psicologo o psicoterapeuta. Oltre a ciò è sufficiente consultare l’albo, se questo era lo scrupolo, per verificare l’effettiva iscrizione.
I dati obbligatori in fattura: non voglio mettere il mio indirizzo di casa nelle fatture.
Sono una psicologa che si avvia alla professione, Non vorrei indicare nelle fatture che emetto la mia residenza fiscale, vorrei che apparisse solo l’indirizzo dello studio, è possibile?
Risposta del commercialista degli psicologi
Si è possibile secondo la legge fiscale indicare “il domicilio” della persona che emette la fattura, indicando con tale espressione il luogo in cui lo psicologo è considerato domiciliato per il rapporto professionale in essere, cioè l’indirizzo a cui il paziente può fare riferimento per qualsiasi comunicazione. Ciò a cui si deve fare attenzione è che il luogo di esercizio effettivo dell’attività venga comunicato correttamente all’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica.
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