La gestione fiscale dei compensi percepiti dopo la chiusura della partita IVA in regime forfettario presenta sfumature complesse che ogni imprenditore o professionista in regime forfetario deve conoscere. Comprendere le opzioni disponibili e le loro implicazioni è fondamentale per evitare errori nella dichiarazione dei redditi e potenziali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

Il nodo cruciale si presenta quando un contribuente che ha cessato l’attività in regime forfettario riceve pagamenti per prestazioni effettuate prima della chiusura della partita IVA. La questione principale è come dichiarare questi compensi, considerando non solo il momento dell’incasso, ma anche le opzioni offerte dall’Agenzia delle Entrate per la chiusura dell’attività.

Il regime forfettario si basa sul principio di cassa, secondo cui i ricavi sono contabilizzati al momento dell’effettivo incasso. Tuttavia, la chiusura della partita IVA crea una situazione particolare, con due possibili scenari:

  1. Dichiarazione dei compensi al momento dell’effettivo incasso post-chiusura.
  2. Dichiarazione anticipata dei compensi non ancora incassati al momento della chiusura.

Queste sono le possibilità che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come possibili e che si ricavano dai documenti di prassi emessi nel corso di questi anni.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come gestire questa situazione:

  1. Opzione standard: Il compenso ricevuto dopo la chiusura della partita IVA deve essere dichiarato come “reddito diverso” nel quadro RL, rigo RL15, del modello REDDITI PF.
  2. Opzione anticipata: Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 aprile 2016, i contribuenti in regime forfettario hanno la possibilità di indicare come redditi anche le fatture non ancora incassate al momento della chiusura della partita IVA. Una soluzione che ha evidenti benefici per le casse dello Stato, ma che vedremo non è altrettanto conveniente per il contribuente.

È importante notare che se si sceglie l’opzione anticipata:

  • Le Certificazioni Uniche ricevute successivamente per fatture già dichiarate non devono essere indicate in dichiarazione dei redditi, dal momento che si tratta di redditi già dichiarati al momento della chiusura.
  • Il contribuente che adotta questa soluzione si vedrà certamente recapitato una richiesta di informazioni o meglio un vero e proprio accertamento per non aver indicato in dichiarazione il reddito indicato nella Certificazione Unica. I controlli automatici della dichiarazione dei redditi messi a punto dall’Agenzia delle Entrate, in questo sono implacabili: se il totale dei redditi indicati nelle certificazioni uniche ricevute è inferiore ai redditi dichiarati l’avviso di accertamento è assicurato. In questo caso poi l’avviso di accertamento è assicurato dal fatto che se alla Certificazione Unica ricevuta non corrisponde nella dichiarazione dei redditi ad un quadro RE o un quadro LM ecco che arriva un avviso di accertamento o una richiesta di informazioni preliminare.

La scelta tra le due opzioni dipende dalla situazione specifica del contribuente:

  1. L’opzione standard offre una maggiore corrispondenza tra flussi di cassa e dichiarazioni, ma richiede attenzione nella gestione delle dichiarazioni post-chiusura. Ed è la soluzione più consigliabile per molti motivi.
  2. L’opzione anticipata permette una chiusura “pulita” dell’attività, ma può comportare complicazioni burocratiche successive.

Ecco alcuni scenari e consigli pratici:

  • Per chi sceglie l’opzione standard:
    1. Tenere traccia accurata di tutte le fatture emesse prima della chiusura della partita IVA.
    2. Conservare documentazione dettagliata dei pagamenti ricevuti dopo la cessazione dell’attività.
    3. Prepararsi a dichiarare questi redditi come “diversi” nelle dichiarazioni successive.
  • Per chi opta per la dichiarazione anticipata:
    1. Documentare accuratamente tutte le fatture incluse nella dichiarazione finale.
    2. Conservare prova della scelta effettuata per eventuali controlli futuri.
    3. Prepararsi a gestire possibili avvisi bonari o di accertamento, avendo pronta la documentazione che giustifica la mancata inclusione di Certificazioni Uniche successive.

In tutti i casi è obbligo di legge conservare la documentazione fiscale e civilistica per 10 anni!

La gestione fiscale dei compensi post-chiusura partita IVA richiede una pianificazione attenta e una conoscenza approfondita delle normative. La scelta tra dichiarazione standard o anticipata può avere implicazioni significative sulle vostre future interazioni con l’Agenzia delle Entrate. Se vi trovate in questa situazione o avete dubbi sulla strategia migliore da adottare, non esitate a contattare il nostro studio.

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