Tassazione dei dividendi brevi cenni a uso di imprenditori e professionisti.
La tassazione dei dividendi provenienti da fonti estere per i soggetti residenti in Italia è un tema complesso e in continua evoluzione. Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno aperto nuove prospettive, soprattutto riguardo alla possibilità di recuperare le imposte pagate all’estero. Vediamo nel dettaglio il quadro attuale.
Persone fisiche non imprenditori
Per le persone fisiche non imprenditori, i dividendi di fonte estera sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, applicata sull’intero ammontare percepito. Se il dividendo viene incassato tramite un intermediario residente, quest’ultimo applica la ritenuta sul “netto frontiera”, cioè sull’importo al netto delle imposte già pagate all’estero.
Se invece il dividendo viene percepito direttamente su un conto estero, il contribuente deve dichiararlo nel quadro RM della dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sostitutiva del 26% sull’intero importo lordo.
Fino a tempi recenti, in entrambi i casi non era possibile ottenere un credito per le imposte pagate all’estero. Tuttavia, la sentenza della Cassazione n. 25698/2022, confermata dalla n. 10204/2024, ha aperto la possibilità di recuperare le imposte estere, basandosi sul principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sulla normativa interna.
Regime transitorio per partecipazioni qualificate
Per i dividendi da partecipazioni qualificate, deliberati entro il 31/12/2022 e relativi a utili prodotti fino al 2017, si applica ancora il regime transitorio che prevede la tassazione parziale in base all’IRPEF, con aliquote del 40%, 49,72% o 58,14% a seconda del periodo di formazione degli utili. In questo caso, è possibile ottenere un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, proporzionato alla quota di dividendo che concorre al reddito.
Imprenditori individuali e società di persone
Per gli imprenditori individuali e le società di persone, i dividendi esteri concorrono parzialmente alla formazione del reddito d’impresa, nella misura del 58,14% per gli utili formati dal 2017, del 49,72% per quelli dal 2008 al 2016, e del 40% per quelli fino al 2007. È possibile ottenere un credito d’imposta per le imposte estere, sempre in misura proporzionale alla quota imponibile del dividendo.
Società di capitali ed enti commerciali
Per le società di capitali e gli enti commerciali, i dividendi di fonte estera concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 5% del loro ammontare. Anche in questo caso, il credito per le imposte estere è limitato al 5% del prelievo subito all’estero.
Una peculiarità riguarda i dividendi provenienti da società controllate in Germania o Brasile: in base a recenti sentenze della Cassazione (n. 29635/2019 e n. 30140/2019), questi potrebbero essere completamente esenti da tassazione in Italia, in virtù delle specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni.
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali vedono i dividendi esteri concorrere integralmente alla formazione del reddito imponibile per gli utili prodotti dal 2017 in poi, mentre per quelli precedenti la quota imponibile è del 77,74%. È possibile ottenere un credito per le imposte estere pagate.
Richiesta di rimborso
Alla luce delle recenti sentenze della Cassazione, molti contribuenti potrebbero avere diritto a richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate sui dividendi esteri negli anni passati. L’istanza di rimborso va presentata entro 48 mesi dal versamento dell’imposta, corredata dalla documentazione che attesta la doppia imposizione subita.
L’importo rimborsabile, nel caso più comune di dividendi tassati in Italia sul “netto frontiera”, ammonta all’11,1% del dividendo lordo. Ad esempio, su un dividendo lordo di 100.000 euro, il rimborso potrebbe essere di 11.100 euro.
Prospettive future
Il quadro delineato è destinato a evolvere ulteriormente. Le sentenze della Cassazione stanno già influenzando le decisioni delle commissioni tributarie di merito, e ci si aspetta un aumento delle richieste di rimborso e del relativo contenzioso.
Rimangono tuttavia alcune incertezze, in particolare su come comportarsi nelle dichiarazioni dei redditi future per chi volesse detrarre direttamente l’imposta estera. In assenza di indicazioni chiare dall’Agenzia delle Entrate, la via più prudente resta quella di richiedere il rimborso a posteriori, piuttosto che rischiare sanzioni per una compilazione “forzata” della dichiarazione.