Ho recentemente completato un Master di secondo livello presso un’università italiana e sono stato premiato come uno degli studenti più meritevoli sulla base della valutazione finale. L’università mi ha erogato un premio in denaro, applicando una ritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta. Mi chiedo quale sia il corretto trattamento fiscale di questo premio. È giusto che venga tassato in questo modo? Posso recuperare la ritenuta applicata?


Risposta:

Innanzitutto, congratulazioni per il tuo successo accademico! La questione che sollevi è molto interessante e recentemente è stata oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’Interpello n. 184.

Trattamento fiscale dei premi agli studenti meritevoli

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per determinare il corretto trattamento fiscale del premio ricevuto, è fondamentale capire in quale categoria reddituale rientri ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

  1. Redditi assimilati al lavoro dipendente (Art. 50, comma 1, lett. c) TUIR):

Questa categoria include somme erogate a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale. Tuttavia, tali somme devono essere finalizzate a sostenere l’attività di studio o formazione del beneficiario.

  1. Redditi diversi (Art. 67, comma 1, lett. d) TUIR):

Comprende, tra gli altri, i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

Applicazione al tuo caso

Nel tuo caso, il premio è stato erogato dopo il conseguimento del titolo del Master, in riconoscimento del merito accademico dimostrato. Non si tratta di una somma finalizzata a sostenere la tua formazione (come sarebbe nel caso di una borsa di studio), ma piuttosto di un riconoscimento per i risultati ottenuti.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate:

  • Non rientra nei redditi assimilati al lavoro dipendente.
  • Si configura come un reddito diverso, specificamente come premio attribuito per particolari meriti scientifici.

Conseguenze fiscali

Essendo classificato come reddito diverso, il premio è soggetto a tassazione secondo le disposizioni dell’Art. 67 del TUIR. In particolare:

  • Ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 25%: Ai sensi dell’Art. 30 del DPR n. 600/1973, il soggetto erogante (l’università) deve applicare una ritenuta del 25% a titolo d’imposta sull’importo del premio.
  • Imposta sostitutiva: La ritenuta del 25% è a titolo d’imposta, il che significa che il prelievo fiscale è definitivo. Non dovrai dichiarare questa somma nella tua dichiarazione dei redditi, né potrai recuperare la ritenuta applicata.

Conclusione

Sì, l’università ha applicato correttamente la ritenuta alla fonte del 25% sul premio che hai ricevuto. Essendo un premio per meriti scientifici erogato dopo il completamento del percorso di studi, rientra nei redditi diversi soggetti a questa specifica tassazione.

Non è possibile recuperare la ritenuta applicata, in quanto si tratta di un’imposta sostitutiva definitiva. Non dovrai includere questo reddito nella tua dichiarazione dei redditi annuale.

Riferimenti normativi:

  • Art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR: Definisce i redditi diversi, includendo i premi per meriti artistici, scientifici o sociali.
  • Art. 30 del DPR n. 600/1973: Stabilisce l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 25% sui premi non altrimenti specificati.

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