Quando lo psicologo deve emettere fattura? Al momento in cui riceve un paziente? Al termine della seduta? Quando viene pagato?

Questa domanda è ricorrente su internet e sui vari gruppi Facebook mirati a raccogliere clienti per i vari studi di commercialisti. Si perché occorre dire con chiarezza che, mentre i forum in cui ci si poteva imbattere un tempo, erano più o meno disinteressati a vendere servizi, i nuovi gruppi Facebook, vedono come registi coloro che intendono vendere servizi agli utenti del gruppo. Quindi diffidate sempre dei contenuti presenti sui vari gruppi Facebook che danno informazioni gratuite, perché le informazioni talvolta non sono corrette, e soprattutto nessuno garantisce in caso di errori.

Esiste un solo luogo dove le informazioni contenute nella consulenza fiscale erogata sono certe e garantite ed è lo studio del Commercialista a cui liquidate una somma per la sua consulenza. In questo modo scattano quattro importanti garanzie:

  • Il commercialista che eroga la consulenza ha in questo modo firmato un contratto verbale a cui deve adempiere secondo le norme previste dall’articolo 2230 del codice civile e seguenti.
  • Il commercialista che dichiari di essere specializzato nella professione che esercitate, quindi nel caso chi si dichiara commercialista degli psicologi, assume una maggiore responsabilità sia in fase precontrattuale che in fase contrattuale, poiché si assume la responsabilità di questa affermazione nel momento in cui eroga una prestazione a pagamento;
  • La terza garanzia invece è quella che proviene dal fatto che se vi rivolgete a un dottore commercialista iscritto all’albo, sappiate che è certamente assicurato e quindi qualsiasi errore è coperto dall’assicurazione per responsabilità professionale
  • La ultima garanzia deriva dal fatto che a seguito del parere che potrà fornirvi, dovrà poi mettere in pratica ciò che vi dice. Dovrà quindi oltre a dichiarare elevati principi di dottrina poi metterli in pratica!

Tornando al tema dell’emissione della fattura, per conoscere il termine ultimo per emettere la fattura occorre verificare se si è emesso oppure no, una proforma. Infatti questa importante distinzione comporta che:

  • Se si è proceduto ad emettere una proforma/preavviso di parcella allora è possibile procedere alla fatturazione entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è ricevuto il bonifico.
  • Se invece non si è emesso alcun documento allora occorre fare attenzione ai bonifici ricevuti ed emettere la fattura con data uguale alla data di ricevimento del bonifico.

Mi hanno proposto un pagamento rateale per una CTP, quando mi conviene fare fattura? Per ogni importo o meglio fare subito una fattura unica?

Per rispondere correttamente occorre fare una breve premessa. Il contesto delle consulenze in ambito giudiziario vedono spesso i clienti muoversi in una alternanza di emozioni e di interessi. Molto spesso la giustizia non è come ce la aspettavamo e si generano talvolta aspettative che rimangono deluse. Per esperienza quindi il cliente che non si vede riconosciuta la propria giustizia o semplicemente gli viene dato torto molto spesso non paga i consulenti tecnici di parte. Quindi qualsiasi rateazione sia stata proposta, consiglio sempre di farsi saldare entro il momento in cui viene presentata la CTP, e si avvia il colloquio con il CTU (Consulente tecnico d’Ufficio).

Si consideri inoltre che la fattura emessa per la CTP, se non si è in forfettario, è gravata dall’aggiunta dell’IVA. Il consiglio per non rischiare di:

  • rimetterci IVA in anticipo, che è da versare indipendentemente dal pagamento;
  • dover giustificare una eventuale fattura parzialmente mai incassata

è quello di emettere fattura per ciascun pagamento ricevuto. Sulla fattura non serve indicare acconto, saldo etc. è sufficiente indicare pagamento rateizzato prestazione di CTP – rata 1 di 5, ad esempio.

Se emetti fattura subito per l’intero importo rischi di versare iva che potresti non incassare mai, e poi potresti scontrarti con i limiti all’emissione delle note di credito previsto dalla normativa iva.

Sono una psicologa in regime forfettario, posso diventare socia di una S.r.l. che si occupa di tutt’altro?

La professione di psicologa non prevede l’incompatibilità con l’essere socio di una S.r.l. e non ci sono incompatibilità per lo svolgimento di attività commerciale. Quindi si, è possibile essere psicologi e al tempo stesso essere soci di una s.r.l. Bisogna però fare attenzione perché in taluni casi, se si è soci di S.r.l. si può perdere il diritto ad accedere al Regime Forfettario. Per evitare di perdere il diritto ad essere nel regime forfettario occorrono due requisiti:

  • se si ha una partecipazione di controllo, l’attività svolta non deve essere neanche indirettamente riconducibile all’attività professionale svolta in regime forfettario.
  • Per fare in modo che non ci sia alcun collegamento in ogni caso il socio in regime forfettario non deve mai fatturare alla società di cui è socio, perché ciò costituirebbe una qualche dimostrazione di collegamento indiretto tra l’attività societaria e l’attività del professionista.

Mi raccomando diffidate dalle informazioni che trovate sul web (in particolare gruppi Facebook) e per avere la certezza di una consulenza a pagamento con un commercialista specializzato in psicologi.

Se sei un psicologo e cerchi un commercialista che abbia esperienza specifica nella consulenza fiscale agli psicologi puoi inviare un messaggio dalla pagina Contattaci,

oppure puoi inviare un whatsapp