L’apposizione di una clausola penale all’interno di un contratto determina il pagamento doppio del bollo, a meno che l’impiego di tale clausola non sia obbligatoria per legge.
Cos’è una clausola penale? E’ una clausola prevista dall’articolo 1382 del codice civile nella quale le parti pattuiscono preventivamente quale sarà il risarcimento che una delle parti riceverà in caso di ritardata o omessa prestazione della controparte.
Ci si pone il dubbio quindi di quale sia la corretta applicazione dell’imposta di registro a tale clausola.
La risoluzione 91 del 16/7/2004 chiarisce che:
l’imposta di registro si applica in misura fissa
in caso di ricorso a tale clausola per inadempimento andrà versata l’imposta in misura proporzionale.
La clausola penale se inserita nel contratto per obbligo di legge prevede il pagamento dell’imposta di registro di importo maggiore tra quella prevista per la registrazione del contratto e quella prevista per la sola clausola penale.
La clausola penale inserita in contratto per volontà delle parti comporta il pagamento di due imposte di registro, una per il contratto e una specifica per la clausola penale.
Si riporta di seguito il testo della circolare.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 91 /E del 16 luglio 2004
OGGETTO: Istanza di Interpello – Imposta di registro – clausola penale inserita nei contratti di appalto di lavori pubblici.Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione dell’imposta di registro alla clausola penale inserita nei contratti di appalto di lavori pubblici, è stato esposto il seguenteQUESITOLa JY ha chiesto di conoscere il trattamento tributario dei contratti di appalto di lavori pubblici.In particolare, ha chiesto se la clausola penale – inserita per obbligo normativo nei contratti di appalto – “possa considerarsi ai fini dell’imposta di registro, una disposizione derivante e dipendente necessariamente dall’obbligazione principale, e, come tale, non assoggettabile autonomamente ad imposizione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131”.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTEL’interpellante fa presente che l’apposizione della clausola penale nei contratti d’appalto è imposta dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Infatti, il “nuovo Capitolato Generale” dei lavori pubblici (Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145) stabilisce:1. “Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento” (articolo 1, comma 2);2. “Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell’ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall’articolo 117 del Regolamento”. (articolo 22, comma 1)L’istante ritiene che tale contratto d’appalto sia soggetto ad una unica imposta di registro in misura fissa, poiché sussiste un rapporto di necessaria causalità tra la clausola penale e le disposizioni del contratto in genere e, pertanto, sia riconducibile nell’ambito applicativo dell’art 21, comma 2, del Testo Unico dell’imposta di registro.RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEPreliminarmente si rileva l’inammissibilità dell’istanza di interpello.L’articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che disciplina l’istituto dell’interpello del contribuente, dispone, infatti, che “ Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione finanziaria, (…) circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, …”.Inoltre, l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, stabilisce “ L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:· I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;· la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;…” Sulla base di quanto specificato si evidenzia che l’istanza di interpello deve essere presentata dal contribuente interessato o da un suo delegato, cui sia stata conferita procura generale o speciale, ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e anche dal coobbligato o dal notaio.Con circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, è stato chiarito che l’interpello deve essere finalizzato a conoscere il trattamento tributario di determinati atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente nella sfera di interessi del soggetto istante. Ne deriva che l’eventuale interpello proposto da un soggetto diverso dal contribuente interessato, come nel caso di specie, non produrrà gli effetti propri dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 della legge n. 212 del 2000.Ciò premesso, si reputa opportuno, nell’ambito della generale attività di consulenza giuridica prevista dalla sopra citata circolare n. 99/E, esaminare nel merito la questione prospettata per corrispondere all’interesse generale degli associati.Per stabilire il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di registro, della clausola penale, è necessario rammentare che essa viene definita dall’articolo 1382 del codice civile una pattuizione “…con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell’adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione…” consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione.Invero, la clausola penale è un patto accessorio del contratto – posto dalle parti al fine di rafforzare il vincolo contrattuale – con funzione sia di coercizione all’adempimento che di predeterminazione della misura del risarcimento per l’inadempimento.Il pagamento che consegue in caso di inadempimento dalla stessa clausola è escluso dal regime impositivo dell’I.V.A., ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce “ Non concorrono a formare la base imponibile1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi…”.Da tale disposizione si evince che le somme corrisposte a titolo di penalità (ritardo/inadempimento) esulano dal campo di tale imposta (cfr. risoluzione ministeriale del 6 dicembre 1989, n. 550293) e, pertanto, sono soggette all’imposta di registro (articolo 9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell’imposta di registro, cfr. risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, prot. n. 310388). Nel merito – poiché il contratto di appalto stipulato tra i concessionari di lavori e di servizi pubblici e le amministrazioni dello Stato, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve contenere la clausola penale in ottemperanza dell’articolo 26, comma 6, della citata legge, che stabilisce “I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali…” – si rileva che, a differenza dell’ipotesi considerata nella citata risoluzione 310388 del 18 giugno 1990, concernente la non necessaria connessione di una clausola penale apposta volontariamente dalle parti ad un contratto di affidamento di servizio, le disposizioni contenute nell’atto in esame (contratto d’appalto e clausola penale) derivano necessariamente le une dalle altre e, pertanto, l’atto è soggetto all’imposta di registro dovuta per “…la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa” (articolo 21, comma 2, del testo Unico dell’imposta di Registro). Nella fattispecie in esame, la disposizione che, ai fini dell’imposta di registro, dà luogo all’imposizione più onerosa è la clausola penale. Infatti, il contratto d’appalto in argomento è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, mentre la clausola penale, come già accennato, è soggetta all’aliquota del 3 per cento stabilita dall’articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, del Testo Unico dell’imposta di registro: “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Occorre, inoltre, precisare che l’obbligazione di cui è fonte la clausola in esame produce i suoi effetti solo a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione principale; da ciò consegue che, ai fini dell’imposta di registro, trova applicazione, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, di cui all’articolo 27 del relativo Testo Unico che stabilisce “Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa” Di conseguenza, l’obbligazione che scaturisce dalla clausola penale è assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale solo all’avverarsi della condizione, ovvero dell’inadempimento dell’obbligazione principale (tardività nella consegna o nell’esecuzione dei lavori), essendo la clausola una pattuizione che diviene efficace e produttiva dell’obbligazione assunta soltanto se e quando si ha l’inadempimento.Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate emerge che al momento della registrazione dell’atto in questione è dovuta una sola imposta in misura fissa (€ 129,11) (n.d.r. l’imposta di registro in misura fissa è attualmente pari a euro 200). Si rammenta, infine, che il verificarsi degli eventi che fanno sorgere l’obbligazione (tardività/inadempimento) e quindi l’ulteriore liquidazione d’imposta “…devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono” ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico più volte citato.
Buongiorno, ho letto il vostro articolo sulla Clausola penale imposta di registro pubblicato il 06/02/2016. Ho due domande in merito: 1)L’Agenzia delle Entrare ha inviato alla nostra Amministrazione una sanzione per omesso pagamento imposta di registro relativo ad un contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica. La sanzione è riferita ad un articolo del contratto che cita “In caso di ritardo nella riconsegna dell’alloggio è dovuta da parte del conduttore una penale pari al 10% del canone in essere oltre il canone di locazione e spese accessorie dovuti, nonchè il risarcimento di eventuale ulteriore danni”. xyz spa (che si occupa della gestione dei contratti e della loro registrazione) utilizza lo schema di contratto deliberato dalla Giunta Regionale della regione. Secondo quanto scritto nel vostro articolo, il pagamento è dovuto perchè la clausola penale è assoggettata ad imposta di registro, ma non è dovuta solo al verificarsi della condizione?
2)Il secondo quesitio riguarda l’importo, voi scrivete di una imposta in misura fissa pari a 129,11 euro, l’imposta di registro a noi imputata dall’agenzia delle Entrate con notifica è invece di 200 euro. Quale importo è corretto? Ed in questo caso, chi dovrebbe pagare la sansione? (xyz spa? L?Amministrazione ed il conduttore?) Spero in un vostro cortese riscontro e colgo l’occasione per complimentarmi per il lavoro svolto.
Cordiali Saluti
Risposta
In relazione al Suo quesito, rileviamo quanto segue:
– la clausola penale apposta sconta l’imposta di registro in misura fissa (129.11 era la somma riferita al 2004, attualmente la registrazione in misura fissa è pari a euro 200,00) solo per il fatto di essere inserita in contratto.
– La circolare riportata nell’articolo chiarisce che si paga l’imposta in misura fissa per il semplice fatto di essere inserita la clausola penale nel contratto, mentre qualora la clausola venga utilizzata e cioè in caso di uso ecco che scatta il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale.
– Riguardo l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro la regola generale sancisce che sono obbligati in solido tutti i contraenti dell’atto registrato.
La ringraziamo per aver apprezzato il nostro lavoro.
Staff LegaleFiscale
Giorgio
il Maggio 5, 2016 alle 1:42 am
Buonsera, come chi mi ha preceduto, anch’io ho ricevuto una cartella di 200 eur+sanzione per aver inserito nel contratto di locazione la dicitura “in caso di ritardato pagamento […] sarà applicato l’interesse legale aumentato di 3 punti” e si tratta di un affitto box-auto per 4047 eur/anno (dunque ad oggi, oltre 8,35% di imposte varie).
Finalmente capisco dal vs. articolo (ci tengo a precisare che NON risulta da nessun altra parte – neppure nel sito dell’Agenzia delle Entrate) e mi accingo a pagare la seconda imposta.
Mi sorgono tre domande per cui sarei interessato ad un vostro parere:
1) esiste una formula per garantire che l’inquilino rispetti le scadenze senza dover pagare 200 eur di “penale” ?
2) ho registrato il contratto con il programma dell’Agenzia ed esso mi ha calcolato l’imposta (solo quella di registro evidentemente), posso contestare la sua dubbia utilità e chiedere che mi scontino 60 eur di sanzione ?
3) nelle bollette dell’energia elettrica pago t.u.r. + 3,5 punti per ritardo nei pagamenti, come posso ottenere lo stesso scopo in un contratto di locazione ?
Nel complimentarmi per la Vs chiarezza, ho un’ ultima considerazione: questo argomento sembra sconosciuto… ho cercato 2 giorni prima di trovare un una luce che da tuttocamere.it mi ha condotto al vostro sito. C’è disinformazione tra gli operatori di settore (agenzie immobiliari e siti in tema) e nelle librerie specializzate (evito di fare nomi ma mi piacerebbe tanto) vendono modelli con la succitata “penale” e senza alcuna indicazione (io sono una loro vittima). C’è interesse a fare disinformazione per fare cassa oppure l’Agenzia s’è decisa ad applicare regole sempre esistite e mai messe in pratica ?
Complimenti per la spiegazione (anche se avrei preferito non trovarla) almeno ora mi è chiaro.
Grazie in anticipo e cordiali saluti. Giorgio.
Buongiorno Giorgio,
La ringrazio per i complimenti. In effetti l’imposta di registro sulla clausola penale è un argomento non conosciuto e eppure l’Agenzia delle Entrate si è espressa come ha letto nel nostro articolo già nel lontano 2004.
Per quanto riguarda i quesiti che ci pone vediamo nell’ordine:
1) Come tutelarsi evitando al tempo stesso l’imposta di registro sulla clausola penale? Esistono altri modi per tutelarsi contrattualmente che hanno comunque costi forse anche più elevati, penso ad esempio alle fidejussioni. Secondo alcuni basterebbe non inserire la parola “penale” nel testo del contratto…il rimedio si commenta da se.
In conclusione la volontà di tassare una previsione contrattuale che ha un contenuto economico (il pagamento di una somma di risarcimento) non mi risulta eludibile.
2) E’ previsto che l’Agenzia non applichi le sanzioni laddove la legge e le istruzioni fornite non siano chiare. In realtà sullo specifico argomento si è addirittura espressa l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione motivo per cui sarà difficile addurre questa come causa per la non applicazione delle sanzioni.
3) Purtroppo nell’attuale legislazione chi concede in locazione un immobile non è tutelato adeguatamente. Formule che riconoscano interessi in caso di ritardato pagamento si possono inserire.
Cordiali saluti,
Angelo Martello
Giorgio
il Maggio 5, 2016 alle 3:11 pm
Buongiorno Angelo e grazie per il supporto.
Per essere utile ad altri Le confermo che il termine “penale” nel testo del contratto non compare mai; la dicitura esatta è: “Il ritardato pagamento del canone trascorsi 20 giorni, comporterà il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari a quello legale aumentato di tre punti, senza che occorra costituzione in mora.”.
Secondo il commercialista potrebbe essere l’espressione “aumentato di tre punti” ad aver innescato la casistica di “penale”. Mah! Come detto sono vittima di una libreria specializzata.
Cordiali saluti, Giorgio.
daniela ghezzi
il Luglio 19, 2016 alle 11:04 pm
Grazie per la chiarezza e la completezza della vostra informazione. Il mio caso è praticamente identico a quello di “Giorgio”, i dubbi gli stessi; in più abbiamo questa clausola penale nei nostri contratti da circa 15-20 anni e non sono mai stati contestati, neanche quando venivano presentati tramite la Proprietà edilizia. Si sono svegliati ora? dobbiamo aspettarci una raffica di avvisi di liquidazione imposta e sanzioni relative? c’è un tempo di prescrizione?
Un dettaglio: spese di notifica: ben 52,50 €: lettera in data 9 maggio 2016 notificata il 18 luglio 2016! Rapidi!
Infine siamo 4 comproprietari e ciascuno di noi ha ricevuto lo stesso avviso di liquidazione ma non ci è chiaro come notificare che il pagamento verrà effettuato in toto da uno solo per tutti i proprietari dell’u.i. data in locazione.
Infine ci è stato contestato anche l’art. di contratto (di solito inserito in tutti i contratti anche pre-stampati)che prevede per “il ritardato pagamento del canone o delle spese accessorie…il diritto del locatore alla corresponsione degli interessi maturati…pari al doppio del tasso legale di interesse”.
Grazie ancora per il vostro linguaggio chiaro e preciso, comprensibile anche ai “non addetti ai lavori”!
Cordialmente, daniela ghezzi
Buongiorno,
riceviamo sempre più segnalazioni di avvisi di liquidazione delle imposte per questo tipo di omissioni. La circolare indicata nell’articolo non sembra lasciare scampo al pagamento dell’imposta. Da un punto di vista della politica fiscale appare curioso che con l’introduzione della cedolare secca l’imposta di registro non si paga più mentre ora è dovuta l’imposta sulla clausola penale. In altre parole sembra che l’ammanco di risorse derivante dal mancato pagamento dell’imposta di registro per i contratti tra privati venga ora coperto da questa “lettura attenta” della norma che porta al pagamento di un nuovo balzello.
Nel caso specifico le spese di notifica sono così elevate perchè sono moltiplicate per gli atti notificati e cioè 4.
Per regolarizzare la posizione è sufficiente provvedere al versamento di quanto richiesto con il modello f24 che è allegato all’atto. Si tratta di un tipo di modello f24 chiamato Elide (ovvero elementi identificativi). Dopo aver pagato è bene inviarne copia all’ufficio che ha irrogato l’avviso di liquidazione delle imposte.
E’ possibile che vengano inviati ulteriori lettere per gli anni successivi. Potrebbe essere una soluzione saggia procedere al ravvedimento operoso per gli anni successivi. In caso di ravvedimento le sanzioni sono al massimo il 5% in luogo del 30% dell’atto che ha ricevuto.
Grazie per la segnalazione.
Danilo Dalla Santa
il Luglio 24, 2016 alle 9:41 am
Buongiorno, avendo ricevuto d parte di “Agenzia delle Entrate” la richiesta di pagare una sanzione per “omesso versamento per registrazione clausola penale” ho cominciato a documentarmi in internet e sono arrivato a Voi. Premetto di essere proprietario di due appartamenti locati ormai da una decina di anni, di aver sottoscritto nel tempo contratti di locazione a canone libero e di aver sempre pagato le imposte di registrazione e rinnovi annuali senza mai incappare in una simile sanzione. Solo ora, al mio primo contratto in regime di cedolare secca, ove non è dovuta l’imposta di registro, mi trovo in questa situazione. Forse Agenzia delle Entrate deve fare cassa in qualsiasi caso? Ho letto attentamente il contratto che ha generato la sanzione e non trovo la parola “penale”. Trovo scritto, “per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone sarà applicato un rateo di mora pari al 6% su base annua”. Considerazioni: A) quanto scritto nel contratto può essere inteso come “penale” ma anche come semplice consapevolezza di maggior spesa per il conducente.
B) se l’amministrazione pubblica è obbligata ad applicare “penali” senza pagamento dell’imposta di registro (il 50% di quell’imposta sarebbe dovuta il più delle volte da privati)nei loro contratti perché il privato invece deve pagare? Cosa mi consigliate di fare con quanto detto? Devo pagare la sanzione o devo chiedere spiegazioni e tentare di evitare il pagamento? ho delle aspettative in merito?
Grazie per quanto saprete dirmi.
Cordiali saluti.
Danilo Dalla Santa
Buongiorno, la risoluzione che abbiamo pubblicato lascia poco spazio a interpretazioni differenti.
Pubblicheremo a breve un articolo nel quale daremo indicazioni utili per non incorrere in sanzioni.
Mariella Torre
il Luglio 26, 2016 alle 10:32 pm
ma dobbiamo aspettarci questo balzello anche sui vecchi contratti? mi sembra di capire che questo orientamento valga solo per i contratti nuovi….C’è da aggiungere che credo che il 100% dei nuovi contratti contenga questa clausola…
Buongiorno,
le clausole penali sono inserite in tutti i contratti pre-stampati che spesso vengono utilizzati per registrare i contratti di locazione.
Sono molto comuni le clausole che stabiliscono a priori quale indennizzo spetta al proprietario in caso di inosservanza del contratto da parte dell’inquilino.
L’imposta di registro su queste clausole non è qualcosa di nuovo sotto il profilo normativo, cioè la legge da tempo prevede che sulle clausole penali si applica l’imposta di registro in misura fissa. Quello che sta succedendo è che l’Agenzia delle Entrate, e in particolare quella Lombarda, sta provvedendo a inviare avvisi di liquidazione imposta e irrogazione sanzioni anche per i contratti registrati in passato…2012-2013-2014.
A breve pubblicheremo un articolo con aggiornamenti e con suggerimenti per evitare o ridurre le imposte di registrazione ovviamente in modo legale.
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Buongiorno, ho letto il vostro articolo sulla Clausola penale imposta di registro pubblicato il 06/02/2016. Ho due domande in merito: 1)L’Agenzia delle Entrare ha inviato alla nostra Amministrazione una sanzione per omesso pagamento imposta di registro relativo ad un contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica. La sanzione è riferita ad un articolo del contratto che cita “In caso di ritardo nella riconsegna dell’alloggio è dovuta da parte del conduttore una penale pari al 10% del canone in essere oltre il canone di locazione e spese accessorie dovuti, nonchè il risarcimento di eventuale ulteriore danni”. xyz spa (che si occupa della gestione dei contratti e della loro registrazione) utilizza lo schema di contratto deliberato dalla Giunta Regionale della regione. Secondo quanto scritto nel vostro articolo, il pagamento è dovuto perchè la clausola penale è assoggettata ad imposta di registro, ma non è dovuta solo al verificarsi della condizione?
2)Il secondo quesitio riguarda l’importo, voi scrivete di una imposta in misura fissa pari a 129,11 euro, l’imposta di registro a noi imputata dall’agenzia delle Entrate con notifica è invece di 200 euro. Quale importo è corretto? Ed in questo caso, chi dovrebbe pagare la sansione? (xyz spa? L?Amministrazione ed il conduttore?) Spero in un vostro cortese riscontro e colgo l’occasione per complimentarmi per il lavoro svolto.
Cordiali Saluti
Risposta
In relazione al Suo quesito, rileviamo quanto segue:
– la clausola penale apposta sconta l’imposta di registro in misura fissa (129.11 era la somma riferita al 2004, attualmente la registrazione in misura fissa è pari a euro 200,00) solo per il fatto di essere inserita in contratto.
– La circolare riportata nell’articolo chiarisce che si paga l’imposta in misura fissa per il semplice fatto di essere inserita la clausola penale nel contratto, mentre qualora la clausola venga utilizzata e cioè in caso di uso ecco che scatta il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale.
– Riguardo l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro la regola generale sancisce che sono obbligati in solido tutti i contraenti dell’atto registrato.
La ringraziamo per aver apprezzato il nostro lavoro.
Staff LegaleFiscale
Buonsera, come chi mi ha preceduto, anch’io ho ricevuto una cartella di 200 eur+sanzione per aver inserito nel contratto di locazione la dicitura “in caso di ritardato pagamento […] sarà applicato l’interesse legale aumentato di 3 punti” e si tratta di un affitto box-auto per 4047 eur/anno (dunque ad oggi, oltre 8,35% di imposte varie).
Finalmente capisco dal vs. articolo (ci tengo a precisare che NON risulta da nessun altra parte – neppure nel sito dell’Agenzia delle Entrate) e mi accingo a pagare la seconda imposta.
Mi sorgono tre domande per cui sarei interessato ad un vostro parere:
1) esiste una formula per garantire che l’inquilino rispetti le scadenze senza dover pagare 200 eur di “penale” ?
2) ho registrato il contratto con il programma dell’Agenzia ed esso mi ha calcolato l’imposta (solo quella di registro evidentemente), posso contestare la sua dubbia utilità e chiedere che mi scontino 60 eur di sanzione ?
3) nelle bollette dell’energia elettrica pago t.u.r. + 3,5 punti per ritardo nei pagamenti, come posso ottenere lo stesso scopo in un contratto di locazione ?
Nel complimentarmi per la Vs chiarezza, ho un’ ultima considerazione: questo argomento sembra sconosciuto… ho cercato 2 giorni prima di trovare un una luce che da tuttocamere.it mi ha condotto al vostro sito. C’è disinformazione tra gli operatori di settore (agenzie immobiliari e siti in tema) e nelle librerie specializzate (evito di fare nomi ma mi piacerebbe tanto) vendono modelli con la succitata “penale” e senza alcuna indicazione (io sono una loro vittima). C’è interesse a fare disinformazione per fare cassa oppure l’Agenzia s’è decisa ad applicare regole sempre esistite e mai messe in pratica ?
Complimenti per la spiegazione (anche se avrei preferito non trovarla) almeno ora mi è chiaro.
Grazie in anticipo e cordiali saluti. Giorgio.
Buongiorno Giorgio,
La ringrazio per i complimenti. In effetti l’imposta di registro sulla clausola penale è un argomento non conosciuto e eppure l’Agenzia delle Entrate si è espressa come ha letto nel nostro articolo già nel lontano 2004.
Per quanto riguarda i quesiti che ci pone vediamo nell’ordine:
1) Come tutelarsi evitando al tempo stesso l’imposta di registro sulla clausola penale? Esistono altri modi per tutelarsi contrattualmente che hanno comunque costi forse anche più elevati, penso ad esempio alle fidejussioni. Secondo alcuni basterebbe non inserire la parola “penale” nel testo del contratto…il rimedio si commenta da se.
In conclusione la volontà di tassare una previsione contrattuale che ha un contenuto economico (il pagamento di una somma di risarcimento) non mi risulta eludibile.
2) E’ previsto che l’Agenzia non applichi le sanzioni laddove la legge e le istruzioni fornite non siano chiare. In realtà sullo specifico argomento si è addirittura espressa l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione motivo per cui sarà difficile addurre questa come causa per la non applicazione delle sanzioni.
3) Purtroppo nell’attuale legislazione chi concede in locazione un immobile non è tutelato adeguatamente. Formule che riconoscano interessi in caso di ritardato pagamento si possono inserire.
Cordiali saluti,
Angelo Martello
Buongiorno Angelo e grazie per il supporto.
Per essere utile ad altri Le confermo che il termine “penale” nel testo del contratto non compare mai; la dicitura esatta è: “Il ritardato pagamento del canone trascorsi 20 giorni, comporterà il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari a quello legale aumentato di tre punti, senza che occorra costituzione in mora.”.
Secondo il commercialista potrebbe essere l’espressione “aumentato di tre punti” ad aver innescato la casistica di “penale”. Mah! Come detto sono vittima di una libreria specializzata.
Cordiali saluti, Giorgio.
Grazie per la chiarezza e la completezza della vostra informazione. Il mio caso è praticamente identico a quello di “Giorgio”, i dubbi gli stessi; in più abbiamo questa clausola penale nei nostri contratti da circa 15-20 anni e non sono mai stati contestati, neanche quando venivano presentati tramite la Proprietà edilizia. Si sono svegliati ora? dobbiamo aspettarci una raffica di avvisi di liquidazione imposta e sanzioni relative? c’è un tempo di prescrizione?
Un dettaglio: spese di notifica: ben 52,50 €: lettera in data 9 maggio 2016 notificata il 18 luglio 2016! Rapidi!
Infine siamo 4 comproprietari e ciascuno di noi ha ricevuto lo stesso avviso di liquidazione ma non ci è chiaro come notificare che il pagamento verrà effettuato in toto da uno solo per tutti i proprietari dell’u.i. data in locazione.
Infine ci è stato contestato anche l’art. di contratto (di solito inserito in tutti i contratti anche pre-stampati)che prevede per “il ritardato pagamento del canone o delle spese accessorie…il diritto del locatore alla corresponsione degli interessi maturati…pari al doppio del tasso legale di interesse”.
Grazie ancora per il vostro linguaggio chiaro e preciso, comprensibile anche ai “non addetti ai lavori”!
Cordialmente, daniela ghezzi
Buongiorno,
riceviamo sempre più segnalazioni di avvisi di liquidazione delle imposte per questo tipo di omissioni. La circolare indicata nell’articolo non sembra lasciare scampo al pagamento dell’imposta. Da un punto di vista della politica fiscale appare curioso che con l’introduzione della cedolare secca l’imposta di registro non si paga più mentre ora è dovuta l’imposta sulla clausola penale. In altre parole sembra che l’ammanco di risorse derivante dal mancato pagamento dell’imposta di registro per i contratti tra privati venga ora coperto da questa “lettura attenta” della norma che porta al pagamento di un nuovo balzello.
Nel caso specifico le spese di notifica sono così elevate perchè sono moltiplicate per gli atti notificati e cioè 4.
Per regolarizzare la posizione è sufficiente provvedere al versamento di quanto richiesto con il modello f24 che è allegato all’atto. Si tratta di un tipo di modello f24 chiamato Elide (ovvero elementi identificativi). Dopo aver pagato è bene inviarne copia all’ufficio che ha irrogato l’avviso di liquidazione delle imposte.
E’ possibile che vengano inviati ulteriori lettere per gli anni successivi. Potrebbe essere una soluzione saggia procedere al ravvedimento operoso per gli anni successivi. In caso di ravvedimento le sanzioni sono al massimo il 5% in luogo del 30% dell’atto che ha ricevuto.
Grazie per la segnalazione.
Buongiorno, avendo ricevuto d parte di “Agenzia delle Entrate” la richiesta di pagare una sanzione per “omesso versamento per registrazione clausola penale” ho cominciato a documentarmi in internet e sono arrivato a Voi. Premetto di essere proprietario di due appartamenti locati ormai da una decina di anni, di aver sottoscritto nel tempo contratti di locazione a canone libero e di aver sempre pagato le imposte di registrazione e rinnovi annuali senza mai incappare in una simile sanzione. Solo ora, al mio primo contratto in regime di cedolare secca, ove non è dovuta l’imposta di registro, mi trovo in questa situazione. Forse Agenzia delle Entrate deve fare cassa in qualsiasi caso? Ho letto attentamente il contratto che ha generato la sanzione e non trovo la parola “penale”. Trovo scritto, “per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone sarà applicato un rateo di mora pari al 6% su base annua”. Considerazioni: A) quanto scritto nel contratto può essere inteso come “penale” ma anche come semplice consapevolezza di maggior spesa per il conducente.
B) se l’amministrazione pubblica è obbligata ad applicare “penali” senza pagamento dell’imposta di registro (il 50% di quell’imposta sarebbe dovuta il più delle volte da privati)nei loro contratti perché il privato invece deve pagare? Cosa mi consigliate di fare con quanto detto? Devo pagare la sanzione o devo chiedere spiegazioni e tentare di evitare il pagamento? ho delle aspettative in merito?
Grazie per quanto saprete dirmi.
Cordiali saluti.
Danilo Dalla Santa
Buongiorno, la risoluzione che abbiamo pubblicato lascia poco spazio a interpretazioni differenti.
Pubblicheremo a breve un articolo nel quale daremo indicazioni utili per non incorrere in sanzioni.
ma dobbiamo aspettarci questo balzello anche sui vecchi contratti? mi sembra di capire che questo orientamento valga solo per i contratti nuovi….C’è da aggiungere che credo che il 100% dei nuovi contratti contenga questa clausola…
Buongiorno,
le clausole penali sono inserite in tutti i contratti pre-stampati che spesso vengono utilizzati per registrare i contratti di locazione.
Sono molto comuni le clausole che stabiliscono a priori quale indennizzo spetta al proprietario in caso di inosservanza del contratto da parte dell’inquilino.
L’imposta di registro su queste clausole non è qualcosa di nuovo sotto il profilo normativo, cioè la legge da tempo prevede che sulle clausole penali si applica l’imposta di registro in misura fissa. Quello che sta succedendo è che l’Agenzia delle Entrate, e in particolare quella Lombarda, sta provvedendo a inviare avvisi di liquidazione imposta e irrogazione sanzioni anche per i contratti registrati in passato…2012-2013-2014.
A breve pubblicheremo un articolo con aggiornamenti e con suggerimenti per evitare o ridurre le imposte di registrazione ovviamente in modo legale.