9 LA NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP.
9.1 Deduzioni contabili pregresse e imposta sostitutiva
D. Il comma 51 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 detta le regole di rientro, cioè dispone la variazione in aumento ai fini IRAP (quote costanti in sei anni) per le deduzioni operate in passato nel quadro EC, che abbiano avuto effetto anche per il tributo regionale. Questa norma sembra peraltro ignorare la disposizione del comma 48, che consente l’uscita immediata dal quadro EC del 31.12.2007, con il pagamento di una imposta sostitutiva anche dell’IRAP. Pur nel silenzio della legge, si può pacificamente ritenere che le imprese aderenti al pagamento della sostitutiva non debbano procedere anche al ripristino della base imponibile IRAP?
R. L’articolo 1, comma 51 della legge finanziaria 2008 stabilisce il recupero a tassazione IRAP, in sei quote costanti imputate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, dei componenti negativi dedotti extracontabilmente dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. In corrispondenza di tale recupero si determina lo svincolo per la quota IRAP delle riserve in sospensione d’imposta indicate nel prospetto utilizzato per la deduzione extracontabile (cosiddetto quadro EC nel modello di dichiarazione). In alternativa al predetto regime ordinario di recupero a tassazione delle riserve, il comma 48 del medesimo articolo 1 prevede la possibilità di recuperare a tassazione l’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR “mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Appare evidente, quindi, che l’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista nel comma 48 evita al contribuente la procedura di recupero a tassazione IRAP prevista nel citato comma 51. 9.2 Fondi accantonamento non deducibili
D. La nuova disposizione dell’articolo 5 del decreto IRAP esclude la deducibilità degli accantonamenti per rischi e “altri”. Sembrerebbe pertanto introdurre una disposizione di ampliamento della base imponibile, dato che in passato rilevavano per l’IRAP anche gli accantonamenti degli articoli 105 e 107 del TUIR. Peraltro la nota 6) all’interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12 avverte che la contropartita reddituale dei fondi iscritti nel passivo va ricercata prioritariamente nelle voci dell’aggregato B diverse da 12) e 13), dovendo prevalere la classificazione per natura dei costi dello schema di conto economico. In altri termini l’accantonamento al fondo per spese legali (B3 del passivo) trova corretta contropartita nel conto economico in B7, costi per prestazioni di servizi, voce rilevante per il calcolo della base IRAP. Si chiede conferma di questa interpretazione, altrimenti si verificherebbe una doppia tassazione – al momento di sostenimento della spesa con i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità – che in passato era stata evitata riconoscendo la deduzione IRAP in tale esercizio, anche se nel relativo conto economico non ne risultava l’evidenza, dato l’utilizzo prioritario del fondo iscritto nel passivo.
R. L’articolo 5 del D.Lgs n. 446 del 1997 esclude la deducibilità, tra l’altro, degli accantonamenti per rischi ed oneri indicati nelle voci B12 e B13 del conto economico. Trattasi di poste di natura estimativa che non devono, quindi assumere rilevanza nella determinazione della base imponibile IRAP. Ciò non toglie che le spese effettuate, la cui classificazione sotto il profilo contabile sarebbe stata imputata – in assenza di accertamento – ad altre voci dell’aggregato B rilevanti, in quanto deducibili, nella determinazione della base imponibile IRAP, possano assumere rilevanza ai fini della determinazione dell’IRAP al momento dell’effettivo sostenimento ancorché non espressamente risultanti nella relativa voce del conto economico per l’utilizzo del fondo iscritto nel passivo. Ai fini dell’imputazione a conto economico degli accantonamenti, l’articolo 2425 del codice civile stabilisce che gli accantonamenti per rischi e ogni altro accantonamento devono essere indicati rispettivamente alle voci B12 e B13 dello schema di conto economico. I predetti accantonamenti, in applicazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’articolo 1, comma 50, della legge finanziaria 2008, non sono deducibili ai fini IRAP. Qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, tali poste vengano imputate ad altre voci dello schema di conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione. Ne consegue che eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 non possono beneficiare di un trattamento differenziato e, conseguentemente, non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. I corrispondenti costi, come ricordato risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile IRAP solo al momento dell’effettivo sostenimento e sempre che riconducibili a voci dell’aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP.