Domanda: Sono un Architetto e intendo utilizzare per la mia professione la mia abitazione impegnando alcune stanze. Posso detrarre i costi come il riscaldamento o l’energia elettrica? E in che misura?
Risposta: La risposta al quesito la troviamo nell’art. 54 c. 3 del TUIR il quale sancisce la possibilità per il titolare di redditi di lavoro autonomo di detrarre i costi relativi all’utilizzo promiscuo dell’abitazione nella misura del 50%. Condizione per usufruire della detrazione è che non si disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
Qualora gli spazi utilizzati per l’abitazione siano superiori al 50% è possibile portare in detrazione una percentuale maggiore? La risposta a questo ulteriore quesito la troviamo nella Circolare 35 del 20 settembre 2012. La circolare sancisce che il limite del 50% non è superabile anche nel caso di un utilizzo maggiore degli spazi abitativi.
Riassumendo: il professionista che utilizza l’abitazione quale ufficio può detrarre al 50% le spese relative al riscaldamento, energia elettrica, spese condominiali etc. etc. oltre ad una percentuale pari al 50% della rendita catastale.
Testo Circolare 35 del 20/09/2012
“…Domanda
Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza promiscuamente l’immobile nel quale risiede. Le stanze dedicate ad attività professionale (studio, sala riunioni e sala d’attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dell’unità
immobiliare.
Si chiede se in questo caso:
• sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54, comma 3, del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dell’immobile, o sia consentito derogare alla disposizione, dimostrando l’effettivo utilizzo professionale di una quota superiore dell’immobile, portando così in deduzione la rendita anche per una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento);
• sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce, gas) in relazione alla percentuale sopra determinata.
Risposta
L’articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l’insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale.
Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell’attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà dell’immobile come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l’utilizzo effettivo dell’immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell’articolo 54 del TUIR, quest’ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all’immobile sono anch’esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento. ..”
Art. 54 c. 3 del T.U.I.R.
Le spese relative all’acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire [n.d.r. 516,46 euro], nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.