Il rimborso delle spese al professionista è spesso fonte di discussioni in merito alla deducibilità dei costi sostenuti. A questo proposito l’art. 54 che delinea quali sono i componenti di reddito di lavoro autonomo al comma 5 tratta proprio del rimborso delle spese.

Il rimborso analitico delle spese 

Le spese per prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili dal reddito al 100% solo se:

  • sostenute dal professionista nell’ambito dello svolgimento di un incarico professionale ad es: avvocato che si reca presso un tribunale per seguire la causa di un cliente e che soggiorno in hotel.
  • le spese dell’hotel e del ristorante vengono analiticamente riaddebitate al cliente.

In questo caso quindi il professionista che sostiene le spese le indica in maniera dettagliata in fattura e assoggetta gli importi ad iva. Al tempo stesso potrà detrarre interamente il costo. Esempio: spesa hotel euro 90.90+ 9.09 (iva al 10% sugli hotel). Il professionista riaddebita euro 90.90 a cui dovrà applicare iva al 22%. Il professionista quindi deduce un costo di euro 90,90 a fronte di una fattura emessa di 90.90 euro +iva 22. Il committente dunque versa 10,91 euro di iva che andranno versati allo stato dal professionista.

  • i costi invece che non rientrano in questa categoria finiscono per costituire un reddito per il professionista il quale mantiene la possibilità di dedurre il relativo costo con le eventuali riduzioni di deducibilità previste a seconda del tipo di spesa.

 

Il rimborso forfettario delle spese

Quando le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande vengono sostenute nell’ambito dello svolgimento della professione MA non vengono riaddebitate analiticamente ecco che accade quanto segue:

  • se riaddebitate in maniera forfettaria diventano un reddito per il professionista;
  • il costo per il professionista NON è interamente deducibile. La deducibilità è pari al 75% del costo sostenuto e comunque per un importo non superiore al 2% del fatturato. Ad esempio: costi di hotel e ristoranti pari a euro 1000. IL 75% di 1000 è pari a 750. Se il professionista ha un totale di onorari pari a euro 25.000 ecco che il massimo di spese detraibili è pari a euro 500. Nell’esemopio dunque delle 750 euro di spese potrà detrarre un importo solo pari a 500.

 

L’anticipazione delle spese da parte del committente

Esiste un terzo caso che è quello delle spese ANTICIPATE dal committente. In questo caso ecco che “Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.” Quindi le spese anticipate dal committente, non solo quelle di vitto e alloggio, non costituiscono reddito per il professionista e quindi non dovrà addebitarli in fattura.

La domanda successiva che si pone è: qual è il trattamento fiscale delle spese anticipate dal committente per lo svolgimento dell’attività professionali. In altre parole la società cliente che ha anticipato le spese di vitto, alloggio e trasporto al proprio avvocato per la trasferta potrà dedurre questo costo? E in quale misura sono deducibili questi costi? Sul punto autorevole dottrina ritiene che i costi anticipati dal committente possano essere dedotti nella stessa misura in cui è deducibile la prestazione del professionista ovvero al 100%.

L’impresa che quindi anticipa i costi non subisce i limiti alla deducibilità previsti dall’art. 109 comma 5 del tuir e il professionista che agisca in qualità di committente non subisce le limitazioni di deducibilità previste dall’art. 54.

Conclusioni

Risulta quindi di tutta evidenza che l’anticipazione delle spese da parte del committente sia la soluzione preferibile sotto il profilo fiscale dal momento che:

  • per il professionista incaricato non costituiscono reddito TUTTE  le spese sostenute;
  • per il committente le spese anticipate risultano deducibili al 100% senza limitazioni previste per le spese di hotel e ristorazione.

 

 

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