6 LE SOCIETÀ DI COMODO E LO SCIOGLIMENTO AGEVOLATO
6.1 Nuovi casi di esclusione: numero soci e partecipazioni di enti pubblici
D. In relazione ai casi di esclusione costituiti dal numero di soci non inferiore a 50 e dalle società partecipate da enti pubblici, con percentuali non inferiori al 20 per cento, si chiede di conoscere quale sia il periodo minimo in cui tali requisiti devono sussistere, nel caso di raggiungimento di tali valori nel corso dell’esercizio. In particolare si chiede se è sufficiente che il requisito si realizzi nell’ultimo giorno dell’esercizio, o se è necessario che sia realizzato per la maggior parte dei giorni del periodo di imposta, o ancora in tutti i giorni in esso compresi.
R. Con riferimento alle cause di esclusione previste dal comma 1, secondo periodo, numeri 6 e 6-quinquies, dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (come modificato dall’articolo 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007) ossia società con numero di soci non inferiore a 50 e società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale, si ritiene che i requisiti richiesti dalla norma per l’esclusione “automatica” dalla disciplina debbano sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta. Tale interpretazione è conforme a quanto già affermato nella circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, paragrafo 2, in relazione alla causa di esclusione prevista all’articolo 30, comma 1, numero 4 della legge n. 724 del 1994, che esclude dall’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle c.d. “società di comodo” le società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché le stesse società ed enti quotati e le società da essi controllate, anche indirettamente. Nella predetta circolare, infatti, è stato chiarito che “nell’ipotesi in cui il requisito del controllo sul soggetto quotato (o da parte del soggetto quotato) si verifichi nel corso del periodo d’imposta, la società interessata potrà, comunque, beneficiare della causa di esclusione (…) laddove tale circostanza si sia verificata per la maggior parte del periodo d’imposta considerato”.
6.2 Scioglimento agevolato: delibere assunte anteriormente al 1° gennaio 2008
D. Si chiede se, in conformità all’interpretazione adottata dall’Agenzia delle entrate, con riferimento alla agevolazione disposta dalla legge 296/06 (circolare 25/E del 2007), possano avvalersi dello scioglimento agevolato previsto dalla legge finanziaria 2008 anche le società che hanno deliberato la messa in liquidazione prima del 1° gennaio 2008, ma successivamente al termine previsto dalla norma dello scorso anno (31 maggio 2007).
R. Possono avvalersi dello scioglimento agevolato previsto dal comma 129 della legge finanziaria 2008 le sole società che hanno deliberato la messa in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.