La vendita di prodotti di cosmetica prodotti da altri produttori in conto terzi

La vendita di prodotti di cosmetica prodotti da altri produttori in conto terzi è sicuramente una attività economica in forte ripresa in questi ultimi anni. Tra i molti aspetti che riguardano la commercializzazione di prodotti di cosmetica vi è l’individuazione del codice ateco corretto per l’avvio dell’attività. Vediamo il quesito che ci è stato posto e la relativa risposta.

Buongiorno
 
Mi sono imbattuto nel vostro sito e vista la preparazione dimostrata desideravo, se possibile, avere alcuni chiarimenti:
sono interessato all’apertura di una ditta individuale che commercializzerebbe prodotti cosmetici; questi riporterebbero i miei dati ed il mio brand ed io sarei persona responsabile come stabilito dalla normativa del settore pur facendomi produrre tutti i cosmetici da contoterzisti. Venderei i prodotti su internet direttamente al cliente finale, ma anche a rivenditori quali farmacie ed altri canali (che rivenderanno a loro volta i prodotti da me marchiati); non avrei un negozio fisico e ad oggi non sono in grado di dire se il maggior numero di vendite sarebbe tramite canale diretto internet o se ai rivenditori.
Mi chiedevo in quale codice ATECO potrei rientrare: 47.75 / 47.75.1 nonostante (non avendo un negozio  fisico) la dicitura “in esercizi specializzati” oppure nelle “sottocategorie” del 47.9
L’ idea principale sarebbe la vendita online ma gli acquisti fatti dai “rivenditori” potrebbero facilmente superare gli ordini del canale internet dei singoli clienti finali.
 
 
Grazie
 
Risposta:
Il corretto codice ATECO da attribuire è reso ancora più complesso dalla possibilità di vendere i propri prodotti online.
Ora non c’è dubbio che se l’attività di vendita dei prodotti si svolge attraverso un negozio fisico e reale occorrre per l’avvio dell’attività indicare come codice ateco quello relativo al prodotto che si commercializza.
 
Nel caso qui proposto quindi il codice ateco 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale sarebbe certamente corretto qualora avessimo un negozio fisico.
Il codice ateco 47.75.10 sarebbe anche corretto nel caso all’attività di vendita al dettaglio nel negozio si affiancasse anche la vendita di profumi e cosmetici on-line.
 
Il modello per l’attribuzione della partita iva AA9/12 consente infatti di specifica l’indirizzo web qualora l’attività venga svolta anche attraverso e-commerce:
 

commercio elettronico avvio ditta individuale

Se invece la vendita dei prodotti avviene unicamente online solitamente si utilizza il codice attività
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet .

Questo codice attività individua attività economiche che vendono i prodotti  attraverso il sito internet. Vi è da dire che non esiste un codice ATECO specifico per la vendita ad altri rivenditori  (farmacie, profumerie etc…) il codice ateco per il commercio di prodotti via internet potrebbe quindi essere adeguato anche per la vendita a rivenditori.

A seconda di maggiori informazioni che dovremmo avere potrebbe essere il caso invece di applicare il codice ateco 20.42.00 ovvero Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili. Ad esempio un caso potrebbe essere quello nel quale sebbene la produzione dei cosmetici avvenga da parte di terzi, ma poi l’imballo e l’etichettatura venga fatta in proprio.

Gli studi di settore e il codice ateco giusto

Utile al fine di decidere quale codice ateco applicare è la consultazione dei modelli per la compilazione degli studi di settore.

Nel caso del codice 47.91.10 gli studi di settore relativi attualmente non esistono.

Nel caso del codice  20.42.00 ecco il modello per la compilazione dei relativi studi di settore WD31U studi settore produzione cosmetici.

Nel caso del codice 47.75.10 commercio al dettaglio profumi ecco gli studi si settore clicca qui 

Per una consulenza specifica sull’argomento vai alla pagina Contattaci

E-commerce e cosmetici: Importazione da paesi Extra-UE

Quesito giunto via mail

Buongiorno sono un giovane ragazzo, vorrei aprire un negozio fisico dove vorrei vendere prodotti cosmetici specialmente importati dalla korea.
ho qualche dubbio sulla etichettatura e vorrei chiedere se devo ritichettare tutti i prodotti anche se magari scritti in inglese. inoltre se i prodotti cosmetici devono avere particolari certificazioni o autorizzazioni. grazie

Risposta:

Buongiorno l’importazione di prodotti cosmetici e la loro commercializzazione sia in ambito UE che in territorio Italiano richiede il rispetto di una normativa specifica di settore. Il motivo è ovviamente legato ad eventuali reazioni allergiche dovute all’uso di questi prodotti. E’ bene quindi tutelare il proprio business rivolgendosi a società specializzate nel verificare la correttezza degli adempimenti in materia. Il rispetto del regolamento quindi comporta non solo l’applicazione delle giuste etichette di legge ma comincia a monte dal seguire tutti i passaggi corretti per l’importazione dei prodotti.

Possiamo fornire l’assistenza per individuare il partner per la consulenza specifica sull’importazione.

Il commercio on-line NON evita la SCIA Comunale

Salve leggendo il vostro articolo pubblicato il 16 maggio 2018 sul giusto codice ateco da utilizzare per il commercio di cosmetici on line, mi sono accorta che inserendo 47.91.10 e dunque attenendomi al solo commercio online, la camera di commercio mi chiede comunque la presentazione della scia comunale, ma in questo caso non c’è un negozio ma io mi farei produrre i prodotti con il mio marchio e li venderei su amazon facendo fare stesso a loro lo stoccaggio della merce
come ovviare a questa cosa? forse occorre inserire un altro codice ateco? grazie della disponibilità Saluti

Risposta:

Anche se il commercio on-line avviene in assenza di un deposito o magazzino, in ogni caso si è obbligati a segnalare presso il comune di residenza l’avvio dell’attività di commercio on-line.

Non è dunque possibile ovviare a una comunicazione obbligatoria e prevista dalla legge.

Per la vendita online o porta a porta ci vuole il magazzino?

Salve,

seguo il vostro sito e lo trovo molto interessante. Vorrei farvi una domanda.

Sono una consulente di bellezza ed ho realizzato un mio catalogo in cui propongo prodotti (cosmetici e detersivi) di diversi marchi e che scelgo in piena autonomia, senza mandato di vendita diretta da parte di nessun produttore. Li acquisterei (con Partita Iva, ditta individuale, commerciante) per poi  rivenderli econsegnarli a domicilio. È necessario avere un magazzino o un punto vendita per farlo?
Grazie mille per l’attenzione.
Rimango in attesa.
Cordiali saluti
 
Risposta:
Non è necessario avere un magazzino e nemmeno un punto vendita aperto al pubblico  se si ipotizza che la vendita avviene su ordinazione. Ci sono delle valutazioni di carattere fiscale da fare per quanto riguarda l’inquadramento della sua attività. Occorre infatti verificare come fiscalmente è inquadrata l’attività di consulente di bellezza e questa come si concilia con l’attività di rivendita di prodotti che nel suo caso non ci sembra accessoria all’attività di consulente di bellezza.
E quindi occorre operare una serie di scelte in relazione anche all’inquadramento contributivo.
Anche in assenza di magazzino occorre valutare nel caso specifico se procedere alla segnalazione certificata di inizio attività per l’attività commerciale.
 
Consulenza per Avvio E-Commerce di Cosmetica
 
Di seguito una trascrizione del video dove semplifico alcuni punti trattati durante una consulenza per l’avvio di un e-commerce di cosmetica. Essendo specializzati in fiscalità degli e-commerce abbiamo esperienza di diversi settori commerciali possiamo quindi parlare non solo di fiscalità ma anche di altri aspetti collegati alla gestione dell’azienda in generale. 
Leggi qui
Avviare un ecommerce nell’ambito della cosmetica e stato l’argomento de di una consulenza che ho svolto ieri pomeriggio. Quando si tratta di cosmetica sicuramente uno dei fattori importanti da tenere in considerazione e la regolamentazione da rispettare per poter commercializzare i cosmetici.
Ovviamente essere in regola con la regolamentazione per la commercializzazione dei prodotti di cosmetica è uno dei fattori fondamentali per essere al riparo da eventuali contestazioni che possano riceversi dai clienti che in qualche modo lamentino eventuali allergie al prodotto.
Un’altro fattore importante da tenere in considerazione per l’avvio di un ecommerce che vende cosmetici è legato alla capacità di far percepire il valore del proprio prodotto ai clienti. Soltanto se il cliente percepisce l’elevata qualità del prodotto allora sarà disposto non soltanto a preferire il nostro prodotto a quello dei concorrenti ma al tempo stesso ci corrisponderà il prezzo che gli abbiamo richiesto e che dovrà necessariamente essere sufficientemente elevato da consentire un margine adeguato.
Quindi riassumendo finora: principali che abbiamo trattato in questa consulenza sono stati qual è la regolamentazione che dobbiamo rispettare e come dobbiamo muoverci per rispettarla seconda cosa quali sono gli elementi distintivi di una campagna di marketing in ambito cosmetico.
Il terzo argomento che abbiamo trattato nel corso della consulenza è stato quello del calcolo del margine ipotizzando differenti livelli di vendita ciò ci ha consentito di comprendere numeri alla mano che:
– Il prezzo di vendita al pubblico dati i costi di produzione commercializzazione ipotizzato era troppo basso;
– allo stesso tempo si è valutato che il costo di acquisto del prodotto potesse essere eventualmente limato al ribasso acquistando dei lotti più numerosi e utilizzando una metodologia di trasporto più economica
– Il regime forfettario ipotizzato inizialmente sebbene potesse apparire conveniente nella realtà limitava troppo la scalabilità del business detto in un’altro modo il prezzo unitario del prodotto era talmente elevato che avremmo venduto poche unità di prodotto e saremmo già usciti dal regime forfettario motivo per cui si sono fatte anche gli scenari per quello che riguardava un regime ordinario ipotizzando delle vendite di prodotto più elevato.
– Vista la rischiosità dell’attività che si va a svolgere si è valutato tra i costi da inserire quello della stipula di un’assicurazione specifica a tutela del patrimonio aziendale a cui eventualmente aggiungere la costituzione di un srl a tutela ulteriore del patrimonio dei soci.
 
Molti ci richiedono informazioni sui requisiti legali per la commercializzazione e importazione di prodotti cosmetici ed ecco quindi un ampliamento di questo articolo dopo il video
 
 
 
 
 

Chi è la Persona Responsabile dei Prodotti Cosmetici?

La persona responsabile per i prodotti cosmetici è quella che assicura che tutto sia fatto in regola con la legge europea (Regolamento CE n° 1223/2009). Questa persona può essere un individuo o un’azienda, e deve trovarsi nell’Unione Europea. Solitamente, è il produttore stesso del cosmetico, ma se il produttore vuole, può nominare un’altra persona o azienda come responsabile, purché questa accetti il ruolo per iscritto.

Quando si parla di produzione per conto terzi, spesso il cliente che ha ordinato i prodotti con il proprio marchio diventa la persona responsabile. Se invece un prodotto cosmetico viene importato da fuori l’UE, l’importatore diventa automaticamente la persona responsabile, a meno che non scelga qualcun altro all’interno dell’UE per prendersi questa responsabilità.

Gli Obblighi della Persona Responsabile

Chi è responsabile deve fare in modo che i prodotti siano sicuri per la salute umana. Se c’è anche solo un dubbio sulla sicurezza di un prodotto, deve subito avvisare le autorità. Inoltre, deve collaborare con le autorità se richiedono più informazioni o decidono che servono azioni come ritirare un prodotto dal mercato per la sicurezza dei consumatori.

La persona responsabile deve anche registrare i prodotti sul portale europeo CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) e preparare il P.I.F. (Product Information File). Per fare questo può avvalersi di esperti qualificati che si occupano della valutazione della sicurezza dei cosmetici.

Le Responsabilità della Persona Responsabile

La persona responsabile deve garantire che le informazioni sull’etichetta del prodotto siano corrette, e che gli ingredienti non includano sostanze vietate o pericolose, come quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) e nanomateriali. Inoltre, deve assicurarsi che le affermazioni fatte sul prodotto, sia sull’etichetta che nella pubblicità, siano veritiere e conformi alle leggi dell’UE.

Se la persona responsabile è il titolare del marchio, ma non il produttore, deve comunque assicurarsi che il produttore segua le Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) come richiesto dall’articolo 8 del Regolamento CE n° 1223/2009.

La Redazione del PIF e la Valutazione della Sicurezza

Il PIF è un documento che contiene tutte le informazioni di sicurezza su un prodotto cosmetico ed è diviso in due parti:

  • Parte A: Questa sezione raccoglie tutti i dati necessari per dimostrare che il prodotto è sicuro, come la composizione, i materiali di confezionamento, i test di stabilità, e la qualità microbiologica. Un valutatore della sicurezza esamina queste informazioni per determinare se il prodotto è sicuro da usare.
  • Parte B: Qui si trovano le conclusioni del valutatore sulla sicurezza del prodotto, incluse le avvertenze per i consumatori e le informazioni sugli ingredienti specifici. Vengono anche riportate le qualifiche del valutatore, che di solito ha studi in farmaceutica, tossicologia o medicina, garantendo così la sicurezza dei cosmetici.

Il PIF deve essere conservato per dieci anni dopo che l’ultimo lotto del prodotto è stato messo sul mercato.

La Notifica al Portale CPNP

Secondo l’articolo 13 del Regolamento CE n° 1223/2009, prima di mettere un prodotto cosmetico sul mercato, la persona responsabile deve registrarlo sul portale europeo CPNP. La notifica include informazioni come la categoria del prodotto, i nomi commerciali, il nome e l’indirizzo della persona responsabile, e il paese di origine se il prodotto è importato.

Se il prodotto contiene ingredienti come nanomateriali o sostanze CMR, devono essere seguite procedure speciali di notifica per garantire una chiara identificazione e sicurezza.

La persona responsabile deve anche caricare l’etichetta originale e una foto del contenitore del prodotto sul portale CPNP, permettendo alle autorità di identificare facilmente il prodotto e rispondere rapidamente in caso di problemi di salute segnalati dai consumatori.

Se ci sono cambiamenti nelle informazioni fornite al portale CPNP, la persona responsabile deve aggiornare immediatamente la notifica.