La direttiva DAC 7 entrata in vigore per l’anno di imposta 2023, impone alle piattaforme di vendita o marketplace, che dir si voglia di comunicare i dati dei venditori che hanno compiuto in un anno più di 30 vendite oppure che hanno conseguito incassi dalle vendite superiori a 2000 euro. I dati devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate. Si è diffuso l’allarme per l’introduzione della direttiva DAC 7 tra:
- tutti coloro che vendono prodotti abitualmente su queste piattaforme conseguendo ricavi ben superiori a 2000 euro, magari coloro che ritengono ERRONEAMENTE, che esista un limite di ricavi pari a 5000 euro per essere considerati occasionali. Errore piuttosto comune e rinforzato da numerosi influenzerà e YouTuber che erroneamente riportano questa convinzione.
- tutti coloro che pur effettuando anche una sola vendita hanno superato ampliamente i 2000 euro. Pensiamo alle piattaforme come chrono24 che vendono orologi anche di lusso usati, basta una sola vendita del Rolex della nonna, per superare la soglia ampiamente.
Innanzi tutto bisogna stare calmi, occorrerà verificare se e come l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati che riceverà dalla piattaforma. Le ipotesi di utilizzo di questi dati potranno essere di due tipi:
- Scovare coloro che svolgono attività abituale di vendita di beni usati, o anche nuovi, senza aver aperto regolarmente la partita IVA. Coloro potranno essere sanzionati sia dall’Agenzia delle Entrate per non aver comunicato la partita IVA e sia dal Comune nel quale risiedono per non aver richiesto la “licenza” per la vendita.
- Scovare coloro, che pur non svolgendo un’attività abituale di rivendita di beni, e quindi non sono tenuti ad aprire partita iva, in ogni caso non hanno dichiarato il reddito conseguito dallo svolgimento dell’attività commerciale in modo occasionale.
Quali dati vendono comunicati con la direttiva DAC 7 all’Agenzia delle Entrate?
I dati comunicati per coloro che superano i 2000 euro di vendita o le 30 vendite annue sono:
- Dati identificativi completi del titolare dell’account della piattaforma,
- i Dati del proprietario del conto corrente sul quale sono pervenuti gli incassi delle vendite; (sul punto il D.lgs. di approvazione usa la dicitura “se conosciuto”, è molto probabile che sia conosciuto poichè per l’accredito delle somme presenti sulla piattaforma è necessario fornire IBAN e intestazione del conto). Al fondo comunque dell’articolo trovate il testo del D.lgs. di approvazione della direttiva che elenca i dati che devono essere comunicati.
- Il numero delle vendite effettuate
- L’importo dell’incasso conseguito.
E’ plausibile che una volta predisposte le banche dati, gli omessi redditi conseguiti saranno segnalati in automatico dall’Agenzia delle Entrate, con le abituali lettere di compliance. In altre parole si riceverà un lettera a casa in cui si dira: risultano non dichiarati i redditi segnalati dal marketplace e si chiedere di fornire chiarimenti sull’operato del contribuente.
La direttiva DAC 7 quindi fornirà all’Agenzia delle Entrate dati sugli incassi conseguiti da tutti coloro che lavorano con le piattaforme, quali ad esempio : ebay.it, vinted.it, crono24.it.
I marketplace italiani, dovranno adeguarsi alla normativa introdotta e procedere all’invio dei dati.
Se hai un negozio su Etsy, su Ebay e vendi dei prodotti è tempo di prendere in considerazione l’apertura della partita iva. Per questo motivo puoi avere bisogno di una consulenza specifica e specializzata sul mondo dell’E-commerce, in modo da cominciare con il passo giusto.
Come l’Agenzia delle Entrate potrebbe utilizzare i dati raccolti grazie alla direttiva DAC7?
Scopri alcune possibilità in questo video
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Articolo 4, comma 1 e 2 D.lgs. 1 marzo 2023
Art. 4
Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione
1. Per ciascun venditore che e’ una persona fisica e non e’ un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) nome e cognome;
b) indirizzo principale;
c) l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) la data di nascita.
2. Per ciascun venditore che e’ un’entita’ e non e’ un venditore
escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione
acquisisce le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale;
b) l’indirizzo principale;
c) l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) il numero di registrazione dell’attivita’;
f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attivita’ pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione e’ ubicata.
Più nel dettaglio la piattaforma dovrà poi comunicare all’agenzia delle entrate i seguenti dati, tratto dall’articolo 11 del D.lgs. 1 marzo 2023:
1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l’identificativo del conto finanziario, sempreche’ l’autorita’ competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e’ residente ai sensi dell’articolo 5 non abbia comunicato all’autorita’ competente di tutti gli Stati membri l’intenzione di non utilizzare l’identificativo del conto finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all’identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui e’ versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonche’ ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e’ residente in base a quanto disposto all’articolo 5;
5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attivita’ pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo e’ stato versato o accreditato;
6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; “
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Buongiorno…mi risulta che l’unica piattaforma on line, che non fornirà questi dati, anche se superate le soglie previste, sia Marketplace di Facebook….è corretto?
Buongiorno, la legge di recepimento della direttiva europea prevede quali sono le caratteristiche delle piattaforme interessate.
In buona sostanza sono obbligate a comunicare i dati le piattaforme che oltre a pubblicare annunci intervengono nella transazione finanziaria successiva come fa vinted.it oppure come fa etsy. Etsy ad esempio invia al venditore le somme incassate al netto della propria commissione. Quindi nel caso specifico non c’è dubbio che Etsy rientri nella previsione di legge.
A lei risulta che Facebook interviene nella transazione trattenendo delle somme? Perché se così non è sarebbe spiegato l’esclusione da questo obbligo.
Cordiali saluti,
Salve volevo chiedere se secondo voi anche una piattaforma come Displate sarà obbligata ad inviare i dati; Displate vende poster metallici e dà la possibilità agli utenti di creare uno shop personale in cui caricare le proprie immagini, queste immagini il sito le stampa su una lastra di metallo vendendola come poster, ad esempio ogni volta che un’immagine creata da me viene venduta come poster metallico loro mi riconoscono una percentuale sul prezzo di vendita, percentuale che in rari casi è del 50% ma nella maggioranza è tipo 10-20% o anche meno. Credete che siano assimilabili alle piattaforme tipo amazon o vinted? Il problema sorge perchè anche vendendo 100 poster non si guadagna nemmeno mille euro, quindi il fisco vedrebbe un’attività abituale ma con un guadagno irrisorio e sarebbe da pazzi aprire una partita iva con 4200 euro di minimo inps per un’attività che se ti va bene guadagni 1000 o al massimo 2000 euro. Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Buongiorno esistono migliaia di piattaforme differenti e non è possibile analizzarle tutte.
Quello che deve essere chiaro è che sono tutte le piattaforme indipendentemente dalla loro collocazione geografica.
Ciò che conta è che abbiano utenti nel paese europeo e che intermediano anche il pagamento dei compensi.
Quindi si, in astratto, se la piattaforma trattiene l’importo complessivo e poi le paga la sua parte, è interessato dalla DAC7
Displate, mi sembra sia una piattaforma polacca, e questo ci da qualche garanzia in più che applicherà la direttiva DAC7.
Consideri che per essere in regola può essere sufficiente in alcuni casi pagare le imposte sui compensi percepiti SENZA dover aprire partita iva e quindi non pagando l’INPS.
Molti non sanno che se hanno un lavoro dipendente full time possono aprire partita iva e non pagare l’inps commercianti.
In conclusione ciascuna posizione deve essere valutata caso per caso. Le consiglio di investire in una consulenza fiscale e verificare la sua posizione nello specifico.
In questo modo avrà chiara la situazione e quello che può fare.
Buongiorno, una piattaforma di turismo online che “vende” camere di albergo ma con modalità di prenotazione con carta di credito a garanzia visibile solo alla struttura e quindi non incassa lasciando all’hotel il compito di incassare tramite carta di credito o pagamento in hotel, deve comunicare qualcosa all’agenzia delle entrate? Non avendo appunto transazioni immagino sia esonerato
grazie
Buongiorno, dall’impianto normativo sembra che la piattaforma debba comunicare i dati dei suoi utenti, vale a dire codice fiscale o partita iva, e che poi debba comunicare solo i dati degli utenti che effettuano più di 2000 euro di incassi o 30 transazioni. Ad una prima analisi quindi le piattaforme che non hanno visibilità degli incassi e transazioni che i propri utenti effettuano, non dovrebbero essere interessati da questo adempimento. Questo perché la piattaforma non sarebbe in grado di selezionare gli utenti a cui richiedere le informazioni.
Non è escluso che una lettura più approfondita della norma e una conoscenza più dettagliata delle modalità di funzionamento della vostra piattaforma possa portare a conclusioni differenti.